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INPS – Circ. n. 137 del 27.12.2023 : Certificazione parità di genere – prime indicazioni per l’esonero contributivo


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Con la circ. n. 137 del 27.12.2023 è completo il quadro regolatorio relativo all’esonero contributivo per le aziende che hanno conseguito la certificazione della parità di genere. 

La circolare fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022. Le aziende certificate avranno tempo dal 27 dicembre sino al 15 febbraio 2023 per inviare le domande di esonero, utilizzando il modulo di domanda online “PAR_GEN”, disponibile sul sito INPS alla sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo ). 

Le indicazioni fornite valgono solo per le aziende che hanno conseguito la certificazione della parità di genere nel 2022, mentre per le annualità successive l’ Istituto fornirà ulteriori indicazioni alla luce degli esiti della prima fase applicativa. 

La Legge 5 novembre 2021, n. 162 , nell’introdurre modifiche al Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna ( D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ), ha previsto l’inserimento nel codice della “ certificazione della parità di genere “, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per la riduzione del divario di genere. Le misure coinvolgono vari aspetti del rapporto di lavoro dalla crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alla tutela della maternità sino alle politiche di gestione delle differenze di genere. 

In attuazione di tali previsioni, in data 29 aprile 2022, è stato emanato il Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e Famiglia, con cui sono stati definiti i parametri di conseguimento della certificazione da parte delle imprese, oltre al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e dei consiglieri territoriali e regionali per le pari opportunità ( il Decreto 29 aprile 2022 ufficializza i criteri seguendo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 ).

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto 20 ottobre 2022 , ha dettagliato la disciplina dell’esonero determinato in misura non superiore all’ 1% fino ad un massimo di 50.000 euro annui. Il beneficio, riparametrato su base mensile , è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione, infatti, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ Istituto per la sospensione. 

Per far fronte a tutte le istanze, nel caso in cui le risorse stanziate si rivelassero insufficienti, l’ INPS procederà con una riduzione proporzionale al fine di consentire un più ampio accesso alla misura. 

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e al possesso del DURC oltre : 

  • all’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti la legittima fruizione dell’esonero è subordinata anche alla veridicità e completezza del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. L’ Ispettorato può infatti comminare sanzioni tra le quali la sospensione dei benefici contributivi eventualmente goduti, qualora le dichiarazioni del rapporto si rivelino mendaci. L’agevolazione è pertanto  subordinata all’assenza di eventuali provvedimenti di sospensione irrogati dall’ Ispettorato.