Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro tramite piani di welfare aziendale per l’istruzione dei figli, anche se sostenute dal coniuge del dipendente. Il pagamento effettuato non esclude, di per sé, l’applicazione del regime di non imponibilità, a condizione che il datore di lavoro disponga della documentazione necessaria a verificare la natura della spesa, il soggetto fruitore del servizio e l’assenza di duplicazioni nei rimborsi o nelle agevolazioni fiscali.
Il chiarimento è stato offerto dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 159/2026 riguardante l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir, disposizione che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per finalità educative e formative riferite ai familiari indicati nell’articolo 12 del medesimo Testo unico.
L’interpello mira quindi a chiarire se la circostanza che il pagamento sia stato eseguito da un soggetto diverso dal dipendente titolare del credito welfare impedisca o meno la non concorrenza del rimborso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel fornire il proprio parere, l’ Agenzia richiama la circolare n. 28/2016, nella quale è stato precisato che le prestazioni riconducibili alla lettera f-bis) possono essere erogate dal datore di lavoro direttamente, tramite terzi oppure mediante corresponsione di somme di denaro al dipendente, anche a titolo di rimborso di spese già sostenute. In tale ipotesi, il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione idonea a comprovare l’utilizzo delle somme in modo coerente con le finalità previste dalla disposizione agevolativa.
L’Agenzia richiama inoltre la risoluzione n. 55/2020, secondo cui, ai fini della non imponibilità dei rimborsi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), è necessario che dalla documentazione di spesa risultino il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata. La finalità di tale requisito documentale è quella consentire la verifica della coerenza tra l’utilizzo delle somme rimborsate e le finalità indicate dalla norma. Il rimborso può quindi essere escluso dal reddito sia se il documento di spesa è intestato al dipendente, sia se è intestato al soggetto che ha fruito del servizio, purché emerga l’indicazione del fruitore e la sua riconducibilità ai familiari previsti dall’articolo 12 del Tuir. Con riferimento alle modalità di pagamento, la medesima risoluzione ha chiarito che, non essendo prevista una specifica modalità per effettuare i pagamenti, la non concorrenza al reddito può essere riconosciuta anche quando il pagamento sia avvenuto con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente.
Su queste basi, l’Agenzia delle entrate ha concluso che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari a carico indicati nell’articolo 12 del Tu n. 917/1986 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente. La circostanza che l’esborso sia stato materialmente eseguito dal coniuge non assume quindi rilievo ostativo, purché siano rispettati i presupposti sostanziali e documentali.
La risposta precisa anche, sotto il profilo operativo, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesti che le medesime fatture non sono già state, e non saranno, oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale, né presso il medesimo datore di lavoro né presso altri soggetti. La documentazione richiamata nella dichiarazione deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Agenzia.

