La Corte di giustizia dell’Unione europea torna a pronunciarsi, nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, sui rapporti tra autonomia della giustizia sportiva e tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento unionale, delineando principi destinati a incidere profondamente sull’organizzazione dei sistemi disciplinari delle federazioni sportive nazionali e internazionali.
Con la sentenza resa nel procedimento originato dal caso delle cosiddette “plusvalenze” che ha coinvolto la Juventus FC e alcuni suoi dirigenti, i giudici di Lussemburgo affermano che le sanzioni disciplinari che impediscono l’esercizio dell’attività professionale, soprattutto quando producono effetti estesi anche al di fuori dell’ordinamento sportivo nazionale, incidono sulle libertà fondamentali di circolazione garantite dai Trattati e devono, pertanto, essere assoggettate a un controllo giurisdizionale effettivo.
Il fatto affrontato
Il 1º aprile 2022 la procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di diverse società calcistiche, tra cui la Juventus FC, nonché nei confronti di alcuni loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie su trasferimenti di giocatori al fine di gonfiare artificiosamente il valore contabile di tali giocatori.
Successivamente, è stato vietato a due dirigenti della Juventus l’esercizio di qualsiasi attività in ambito FIGC. Tali sanzioni sono state successivamente estese a livello mondiale dalla Fédération internationale de Football Association (FIFA) e confermate dal supremo giudice sportivo italiano.
Investito in seguito di un ricorso, il giudice amministrativo italiano, il cui potere si limita a quello di concedere un risarcimento, senza possibilità di annullare tali sanzioni, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di queste ultime con le libertà di circolazione garantite dal diritto dell’Unione 2, nonché alla conformità di un tale sistema di controllo giurisdizionale al diritto dell’Unione.
La pronuncia della Corte
In primo luogo, la Corte constata che una sanzione che vieti l’esercizio di un’attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati.
Tuttavia, tale limitazione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che tali requisiti siano soddisfatti, posto che il primo sembra esserlo, tenuto conto dell’importanza del rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società calcistiche nel garantire la regolarità delle competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve assicurarsi non solo che i divieti temporanei di esercitare un’attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un regime coerente e completo volto a eliminare i comportamenti illeciti e a prevenire qualsiasi recidiva, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Non sono quindi sufficienti formule generiche o un potere disciplinare esercitato senza parametri verificabili.
Il margine di discrezionalità degli organi federali è ammesso, ma il suo esercizio deve poter essere controllato effettivamente da un giudice.
In secondo luogo – secondo la Corte – i singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione, quindi, in particolare, contro quelli sanzioni che impediscono l’esercizio di attività lavorativa.
Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo esso deve, anzitutto, consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l’indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. È inoltre essenziale che l’esistenza, la composizione e l’organizzazione di detto giudice siano precostituite per legge. Infine, il giudice in questione deve offrire alle parti le garanzie procedurali richieste, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, ed esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che gli sono sottoposti. Se queste garanzie mancano, la sola tutela risarcitoria non è sufficiente. Un indennizzo economico non permette infatti al dirigente di riprendere immediatamente la propria attività. Il giudice statale deve allora poter sospendere la sanzione, annullarla e farne cessare gli effetti.
La pronuncia assume particolare rilievo per l’ordinamento italiano, dove il sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni degli organi della giustizia sportiva è tradizionalmente limitato ai profili risarcitori.
La sentenza stabilisce un principio rilevante per tutti i settori nei quali organismi privati o professionali esercitano poteri capaci di incidere sull’attività lavorativa.
L’autonomia associativa può giustificare regole disciplinari, ma non può privare il lavoratore o il professionista di una tutela effettiva. Quando una sanzione interrompe una carriera, limita la mobilità professionale o impedisce di offrire servizi in altri Paesi europei, il controllo sulla sua legittimità deve essere concreto e non soltanto economico.
La legge italiana, però, non consente ai tribunali ordinari e amministrativi di annullare una sentenza della Giustizia Sportiva. Ebbene, l’Avvocato Generale ha spiegato come “il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime”. Ed è quello che ha confermato la Corte di Giustizia europea, ridimensionando il potere della giustizia sportiva che finora ha agito in una totale autonomia. Ora invece i suoi giudizi dovrebbero essere soggetti a quelli del giudice naturale dell’imputato, quindi essere discussi in un tribunale ordinario. La Corte ha espresso perplessità anche in merito al meccanismo di nomina e di revoca dei giudici sportivi nel quale i presidenti federali nominano e possono revocare i giudici che, in teoria, dovrebbero giudicare anche loro.
Spetterà ora al TAR Lazio verificare se l’ultimo grado della giustizia sportiva italiana soddisfi realmente tutte le condizioni indicate dalla Corte UE, aprendo ad un possibile intervento normativo di riorganizzazione della giustizi sportiva.

