Tribunale di Venezia: niente reintegra se il licenziamento senza contestazione è irrogato da un’impresa sotto soglia

Con la sentenza del 24.02.2026, il Tribunale di Venezia afferma che l’irrogazione del licenziamento per giusta causa, senza previa contestazione degli addebiti, comporta – nelle imprese sotto soglia – l’applicazione della sola tutela indennitaria.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, assunto da una impresa avente meno di 15 dipendenti, impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli.

A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce la violazione della procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori per non aver ricevuto alcuna preventiva contestazione disciplinare.

La sentenza

Il Tribunale di Venezia rileva, preliminarmente, che il licenziamento ex art 2119 c.c., siccome ontologicamente disciplinare, richiede la previa contestazione dell’addebito, che non è un adempimento meramente formalistico, bensì di sostanza, funzionale all’ esercizio del diritto di difesa del lavoratore.

Per la sentenza, il licenziamento disciplinare irrogato senza una previa contestazione costituisce, quindi, un recesso privo di idonea giustificazione.

Su tali presupposti, il Giudice rileva che – trattandosi di realtà aziendale sotto soglia per cui non ricorrono i presupposti di operatività della tutela reintegratoria – nel caso di specie spetta al ricorrente la tutela meramente risarcitoria.

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