Tribunale di Udine: è legittimo comunicare l’assenza dal lavoro via whatsapp?

Con la sentenza n. 167 del 13.04.2026, il Tribunale di Udine afferma che la prassi aziendale in materia di comunicazione delle assenze non può ritenersi violata nel caso in cui, pur avendo il lavoratore utilizzato un canale diverso da quello ufficiale, abbia consentito al datore di poterlo sostituire.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogatale per assenza ingiustificata in quattro giornate.

A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che, per quelle stesse giornate, aveva comunicato, via whatsapp, al proprio referente l’impossibilità di recarsi a lavoro avendo necessità di sottoporsi ad alcuni accertamenti medici ed aveva ricevuto la relativa approvazione.

La sentenza

Il Tribunale di Udine rileva, preliminarmente, che la comunicazione dell’assenza via whatsapp non può ritenersi lesiva della prassi aziendale adottata in tema di comunicazione delle assenze dal lavoro.

Invero, per la sentenza, seppur la stessa prassi richieda l’utilizzo del canale di comunicazione ufficiale rappresentato dalla posta elettronica, ciò che conta veramente è il raggiungimento dell’obiettivo che l’azienda si prefigge con la propria regolamentazione interna.

Nel caso di specie, secondo il Giudice, la finalità aziendale era solo quella di consentire ai responsabili di provvedere alle sostituzioni.

Ritenendo raggiunto detto obiettivo anche mediante lo scambio whatsapp, il Tribunale di Udine accoglie il ricorso della lavoratrice e dichiara illegittima l’impugnata sanzione.

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