Con il decreto del 18.03.2026, il Tribunale di Treviso afferma che può ritenersi integrata una condotta datoriale discriminatoria, qualora la modifica dell’orario di lavoro, pur astrattamente neutra, abbia inciso in modo selettivamente pregiudizievole su una particolare dipendente, in ragione delle sue esigenze di cura, già riconosciute e in precedenza accomodate senza pregiudizio per l’organizzazione aziendale.
Il fatto affrontato
La dipendente – madre single, genitore collocatario prevalente e caregiver esclusiva del figlio minore invalido al 100% – propone ricorso giudiziale al fine di sentir dichiarare il carattere discriminatorio della condotta del datore che, al rientro dal congedo straordinario fruito per assistere il bambino, non solo aveva modificato il suo orario di lavoro, ma l’aveva anche collocata in FIS a zero ore per oltre 4 mesi.
Il decreto
Il Tribunale di Treviso rileva preliminarmente che, al fine dell’integrazione della fattispecie della discriminazione (indiretta) non è necessario che il trattamento sia dettato da intento ostile, ma è sufficiente che il lavoratore – per effetto della sua condizione protetta, quale può essere quella del genitore caregiver – venga posto in posizione di particolare svantaggio.
Per il decreto, la revoca di una misura ragionevole già praticata – quale l’osservanza di un orario di lavoro che permetta al dipendente di attendere anche ai suoi compiti di cura del figlio disabile – senza dimostrazione di sopravvenute e stringenti esigenze, è un fortissimo indizio di irragionevolezza e discriminatorietà.
Secondo il Giudice poi è, altresì, indice sintomatico di discriminazione l’uso di strumenti organizzativi formalmente legittimi (quali l’accesso alla cassa integrazione) come mezzi di pressione su chi esercita diritti di cura.
Su tali presupposti, il Tribunale di Treviso accoglie il ricorso della dipendente, ordinando alla società datrice la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione dei suoi effetti.


