Tribunale di Lecce: licenziamento orale, su chi grava l’onere probatorio?

Con la sentenza n. 3766 dell’11.06.2026, il Tribunale di Lecce ribadisce il seguente principio di diritto: “Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa … e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’ art. 2697 c.c. rigettando la domanda del lavoratore che [eccependo il licenziamento orale] non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole oralmente durante un presunto periodo di prova mai concordato.

La sentenza

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti.

Per la sentenza, infatti, la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova.

Secondo il Giudice, dunque, deve essere rigettata la domanda del dipendente che non riesca ad assolvere detto onere, anche nell’ipotesi in cui l’ex datore non provi la riconducibilità della cessazione del rapporto a dimissioni.

Su tali presupposti, il Tribunale di Lecce rigetta il ricorso della lavoratrice, non avendo la stessa fornito la prova dell’intento datoriale di estrometterla.

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