Con la sentenza n. 421 del 19.03.2026, il Tribunale di Genova afferma il seguente principio di diritto: “L’aver sottoscritto con un soggetto non legittimato … un accordo qualificato di “prossimità” ex art. 8 del d.l. 138/2011, riconoscendo così [allo stesso] una qualità prevista dalla legge, ossia un requisito di rappresentatività inesistente, per sottoscrivere intese al ribasso rispetto a quelle stipulabili da soggetto comparativamente maggiormente rappresentativo, integra un’ illegittima forma di sostegno ad un organizzazione sindacale, vietata dall’art. 14 dello S.L. a tutela dell’indipendenza e della libertà sindacale …”.
Il fatto affrontato
L’Organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta societaria, consistita:
- nell’aver applicato un differente CCNL, mentre erano in corso le trattative sindacali per la migrazione ad un nuovo diverso contratto collettivo;
- nell’aver stipulato un accordo integrativo di prossimità con un sindacato non legittimato, in quanto privo della necessaria rappresentatività.
Avverso il decreto con cui il Tribunale ha accolto il ricorso, propone opposizione la società.
La sentenza
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che l’intenzione di adottare, nel corso di una procedura di migrazione contrattuale, un contratto diverso sottoscritto da una sigla di indubbia inferiore rappresentatività e di stipulare con detta organizzazione un accordo di prossimità, costituiscono certamente decisioni organizzative aziendali idonee ad incidere sulle condizioni di lavoro.
Per la sentenza, tali decisioni impongono, quindi, alla Società – anche nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali – di fornire idonea informativa o, quantomeno, di coinvolgere le altre rappresentanze dei lavoratori ai fini di un eventuale confronto e ricerca di un accordo.
Secondo il Giudice, inoltre, sottoscrivere un accordo di prossimità con un soggetto privo del requisito di rappresentatività integra una illegittima forma di sostegno ad un’organizzazione sindacale vietata dall’art. 14 dello Statuto dei Lavoratori.
Su tali presupposti, il Tribunale di Genova rigetta l’opposizione della società, confermando il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società.


