Cassazione: la certificazione del contratto produce effetti nei confronti dell’Ispettorato?

Con la sentenza n. 11276 del 27.04.2026, la Cassazione afferma che l’autorità ispettiva non può essere vincolata da un atto che, pur formalmente qualificato come certificazione, sia stato adottato da un soggetto non riconducibile tra gli organi abilitati dalla legge.

Il fatto affrontato

La Società propone opposizione giudiziale all’ordinanza di ingiunzione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 30.800,00, per violazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che il contratto di appalto in questione fosse stato oggetto di preventiva certificazione da parte di un organismo bilaterale.

Avverso detta pronuncia, propone ricorso per cassazione l’ITL, deducendo – tra le altre cose – che il citato Ente non aveva i requisiti necessari per rilasciare la certificazione.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che le autorità pubbliche – non essendo parti del procedimento di certificazione, ma soggetti semplicemente abilitati a presentare osservazioni – non sono destinatarie di una efficacia giuridica incontestabile dell’atto certificatorio.

Secondo i Giudici di legittimità laddove, poi, l’atto provenga da un organismo radicalmente privo dei requisiti legali, non si pone tanto un problema di annullabilità dell’atto secondo le forme previste dalla legge, quanto una questione di radicale inidoneità dello stesso a produrre gli effetti tipici della certificazione.

Per la sentenza, infatti, il vizio di costituzione dell’organismo non può essere trattato come una qualunque violazione del procedimento certificatorio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Ispettorato del Lavoro.

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