Sicurezza sul lavoro: Datore di lavoro responsabile solo per colpa grave

La sicurezza sul lavoro torna al centro del dibattito normativo con la Relazione finale della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 27 marzo 2024 e presieduta dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto

La Commissione — composta da docenti universitari di diritto penale, ingegneria e medicina del lavoro, magistrati della Corte di Cassazione, il Presidente dell’INAIL e rappresentanti del mondo imprenditoriale — ha tenuto 38 riunioni nell’arco di circa un anno e mezzo. Il suo mandato consisteva nell’analizzare il vigente quadro normativo e giurisprudenziale in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel formulare proposte di intervento legislativo organico.

I lavori si sono conclusi il 12 maggio scorso con la stesura di un documento di 44 pagine volto a ridefinire il sistema della prevenzione. Le proposte della Commissione non hanno forza di legge, ma tracciano le linee di sviluppo del futuro quadro normativo, ponendo le basi per l’operato del Governo, chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della materia entro il 31 dicembre 2026.

Nella relazione la Commissione prende atto che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali continuano a rappresentare un fenomeno di gravità tale da richiedere un intervento più incisivo. Le proposte, pertanto, non si limitano all’inasprimento delle pene con modifiche al codice penale; al contrario, la Commissione insiste sulla necessità di affiancare alla sanzione dei meccanismi premiali legati a sistemi di prevenzione effettiva basati su responsabilizzazione, compliance e modelli di gestione.

Gli interventi proposti riguardano il codice penale, il codice di procedura penale, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, infine, il Decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Le modifiche al codice penale

Un primo pacchetto di modifiche è quello che riguarda le norme sulla sicurezza sul lavoro contenute all’interno del codice penale.

Omicidio e lesioni colpose: pene aumentate

La Commissione propone un aumento delle cornici edittali. In relazione all’art. 589, comma 2 c.p., per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, la pena passerebbe da un periodo compreso tra due e sette anni a uno compreso tra due anni e sei mesi e otto anni.

Per le lesioni colpose aggravate, fattispecie prevista all’art. 590, comma 3 c.p., la pena verrebbe parimenti innalzata:

  • Per le lesioni gravi, la sanzione verrebbe fissata in un minimo di sei mesi e un massimo di un anno e sei mesi di reclusione, ovvero con la multa da 1.000 a 4.000 euro.
  • Per le lesioni gravissime, la pena massima verrebbe aumentata a quattro anni di reclusione.

Attenuanti

Accanto all’aumento delle pene, la Commissione propone l’introduzione di una nuova circostanza attenuante per i casi in cui l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole e il contributo causale del soggetto sia di minima importanza. La proposta mira quindi a garantire la proporzionalità tra il trattamento sanzionatorio e l’effettivo contributo causale del singolo soggetto.

La modifica prevede l’inserimento di un comma 2-bis nell’art. 589 c.p. e di un comma 3-bis nell’art. 590 c.p., delimitando con precisione il perimetro applicativo alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e ampliando l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. anche ai casi di cooperazione colposa e di concorso di condotte colpose indipendenti.

Il datore risponde solo per colpa grave

Tra le proposte, la principale novità riguarda l’introduzione del nuovo articolo 590-septies, rubricato Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave”. In virtù di questa disposizione, in caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione conforme all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro — intendendo per tale il soggetto definito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto — sarà punibile per i fatti di cui all’art. 589, comma 2 e all’art. 590, comma 3 c.p. esclusivamente a titolo di colpa grave.

La nuova disposizione segue una logica premiale tesa a favorire la più ampia diffusione dei modelli di organizzazione e gestione, incentivando la loro adozione con la promessa della non punibilità per colpa non grave in presenza di investimenti e adempimenti collaborativi. La relazione collega direttamente la riforma al d.lgs. n. 231/2001 e all’art. 2086 c.c., rafforzando il ruolo dei modelli organizzativi nella prevenzione degli infortuni.

Quando la colpa è sempre grave

Lo stesso articolo 590-septies prevede che la colpa si consideri sempre grave, a prescindere dall’adozione di modelli organizzativi nelle imprese, qualora il datore di lavoro abbia violato regole cautelari di base direttamente connesse alla pianificazione e alla direzione dell’attività imprenditoriale. Nel dettaglio, la colpa grave ricorrerebbe sempre in presenza di violazioni dei seguenti obblighi:

  • La mancata nomina del medico competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la mancata organizzazione di tale servizio;
  • L’omessa valutazione dei rischi e l’omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nonché la mancata adozione delle misure di prevenzione in esso individuate;
  • L’omessa rielaborazione della valutazione dei rischi in connessione con vicende significative della vita dell’impresa, con il progresso tecnico o con l’evoluzione dei principi in materia;
  • La mancata fornitura ai lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o l’omessa prestazione ai lavoratori di adeguata informazione e formazione.

Modifiche al codice di procedura penale

La seconda area di intervento riguarda il Codice di procedura penale. La Commissione propone di introdurre strumenti di accelerazione investigativa e di rafforzamento delle garanzie per le persone offese nei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.

Il modello richiamato è quello del “Codice Rosso”, già sperimentato per reati di particolare allarme sociale, e si articola su tre livelli:

  1. Ascolto anticipato della persona offesa da parte del PM;
  2. Celerità nell’esecuzione degli atti delegati per la polizia giudiziaria;
  3. Rafforzamento delle garanzie per la persona offesa in sede di archiviazione con particolari obblighi di notifica.

Modifiche al Testo Unico sulla sicurezza

Modifiche di rilievo sono state avanzate anche nei confronti del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le proposte mirano a potenziare l’attività di analisi e gestione dei rischi, rafforzando in parallelo le competenze e le responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nuovo ruolo per l’RSPP

Nella sua relazione, la Commissione propone l’attribuzione al Responsabile della prevenzione di una maggiore autonomia nella gestione della sicurezza sul lavoro. Non si tratterà più di un mero collaboratore tecnico, ma di una figura garante, con conseguente attribuzione di responsabilità proprie e non più meramente derivate da quelle datoriali. Per questo motivo, viene posto in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire al servizio di prevenzione risorse finanziarie e strutture adeguate alle dimensioni e alla tipologia dell’impresa.

La Commissione suggerisce inoltre una revisione dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 in merito ai requisiti per lo svolgimento delle funzioni di RSPP, per le quali dovrebbe essere necessario il possesso di una laurea di tipo tecnico. L’elenco dei corsi di studio abilitanti verrebbe definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con la possibilità di prevedere requisiti formativi aggiuntivi per specifiche tipologie di rischio.

Le proposte di modifica riguardano anche l’art. 33, che assegna al responsabile del servizio una funzione di direzione del servizio di prevenzione e dei suoi addetti. Il testo prevede inoltre il divieto per l’RSPP di ricevere deleghe di funzioni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, in modo da mantenere nettamente distinta l’attività di supervisione dalle responsabilità gestionali dirette del datore di lavoro.

Nuove sanzioni per l’RSPP

A fronte di una maggiore autonomia, per l’RSPP la Commissione propone un inedito apparato sanzionatorio tramite l’introduzione del nuovo articolo 58-bis. La norma prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro nei casi di violazione dei principali obblighi professionali e organizzativi. Le sanzioni colpiranno anche l’assenza dei requisiti professionali, la violazione dei compiti spettanti in base all’art. 33 del d.lgs. n. 81/2008 o l’omessa gestione documentale.

Lavoro sportivo

La proposta interviene infine sulla definizione di lavoratore contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, inserendo un riferimento espresso ai lavoratori del settore sportivo, compresi gli atleti che praticano attività sportiva agonistica.

Conclusioni

Il documento programmatico della Commissione impegna formalmente l’Esecutivo a vagliare una serie di interventi di riforma, definendo un percorso di analisi che potrebbe successivamente tradursi nella presentazione di un disegno di legge delega.

La relazione prefigura una svolta operativa di grande rilievo per l’intero comparto della sicurezza aziendale. Si prospetta un vero e proprio cambio di passo che coinvolgerà direttamente tutte le figure chiave del sistema di prevenzione: datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP e consulenti.

Per chi guida l’azienda diventerà essenziale comprovare l’efficacia delle proprie scelte gestionali attraverso la selezione rigorosa di figure professionali qualificate e l’attribuzione di una reale autonomia decisionale, supportata da risorse economiche adeguate. Sarà inoltre indispensabile garantire l’attuazione di una vigilanza strutturata e rigorosamente procedimentalizzata attraverso i modelli organizzativi.

Il cambiamento si preannuncia ancora più incisivo per i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. La riforma punta a far evolvere queste figure garantendo loro una maggiore autonomia e una qualificazione tecnica più elevata, supportate da poteri d’azione e di intervento più ampi rispetto al passato, ma con responsabilità dirette e sanzioni specifiche in caso di inadempienza.

Per i consulenti si aprono ampi spazi per un intervento molto più strutturato nell’ambito della compliance aziendale, al fine di supportare le imprese nella costruzione di modelli di prevenzione e valutazione dei rischi su misura, nonché nella stesura di procedure operative chiare e documentate.

Proprio attraverso questo complessivo rinnovamento di ruoli, competenze e strumenti, la riforma mira a delineare un nuovo equilibrio per l’intero sistema: se da un lato resta fermo il ruolo imprescindibile della sanzione per il mancato rispetto degli obblighi, dall’altro vengono finalmente introdotti meccanismi concreti per valorizzare e premiare le imprese virtuose.

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