Con la sentenza emessa, il 04.06.2026, nella causa C-907/24, la Corte di Giustizia UE afferma che la risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta a seguito del rifiuto del dipendente di ottemperare a un trasferimento definitivo presso una sede distante da quella di originaria adibizione, costituisce un licenziamento ai sensi della normativa comunitaria.
Il fatto affrontato
I dipendenti impugnano giudizialmente sia il loro trasferimento dalla originaria sede di lavoro sita in Campania alla nuova sede collocata in Sardegna, sia i licenziamenti irrogatigli per non essersi presentati in servizio presso quest’ultimo stabilimento aziendale.
La Corte di Appello di Napoli, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se il rifiuto del lavoratore al trasferimento presso una sede distante debba rientrare nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, con tutti i connessi obblighi procedurali.
La sentenza
La Corte di Giustizia, partendo dal presupposto che il luogo di lavoro è un elemento essenziale del contratto, afferma che la cessazione del rapporto causata dalla modifica dello stesso, se imposta unilateralmente dal datore per motivi organizzativi non inerenti alla persona del lavoratore, deve essere trattata alla stregua di un licenziamento.
Secondo i Giudici, ne consegue che i recessi indiretti derivanti dai trasferimenti forzati devono essere inclusi nel calcolo del numero totale delle cessazioni utili a verificare il raggiungimento delle soglie previste dalla Direttiva 98/59/CE in tema di licenziamenti collettivi.
Diversamente ragionando, continua la sentenza, si finirebbe per privare i lavoratori della tutela procedurale e sostanziale garantita dall’Unione, anche mediante il controllo sindacale sulle decisioni strategiche, in caso di riorganizzazioni aziendali che impattano significativamente sull’occupazione.
Su tali presupposti, la CGUE dichiara che la disciplina dei licenziamenti collettivi si applica anche alle modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro che, di fatto, inducono il lavoratore ad interrompere il rapporto.

