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INPS – Mess. n. 2239 del 14.06.2024 : Bonus assunzioni donne vittime di violenza – Nuove istruzioni


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L’ INPS ha pubblicato le istruzioni aggiornate relative alla procedura di richiesta e fruizione dell’esonero contributivo totale per i datori di lavoro del settore privato che assumono nel triennio 2024-2026 con contratto di lavoro subordinato donne disoccupate vittime di violenza di genere.

Le istruzioni sono state fornite dall’ Istituto con il mess. n. 2239 del 14.06.2024.

A chi spetta - Lo sgravio è riconosciuto favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto di lavoro subordinato (anche a termine e/o part-time) nel triennio 2024-2026 donne «disoccupate» che abbiano fruito del cd. «reddito di libertà» previsto dall’articolo 105-bis del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020. Quest’ultimo consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi (per un totale, quindi, di 4.800€) a favore delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Il contributo è rivolto alle donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno ( le prime indicazioni in merito sono state fornite dall’ INPS con la circ. n. 41 del 5.03.2024 ).

Misura - L’agevolazione consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta ai fini previdenziali nei limiti di 8.000€ annui (666,66€ al mese; 21,5€ al giorno). IL bonus non è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato e può essere combinato con altre misure agevolative, comprese le decontribuzioni previdenziali a carico della lavoratrice. Non ci sono effetti negativi per le lavoratrici perché rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Al contempo sono esclusi dalla base di calcolo dello sgravio premi e contributi INAIL ; accantonamenti TFR ; contributi ai Fondi di solidarietà e  finanziamenti ai Fondi interprofessionali.

Durata dell’ agevolazione – La diversa tipologia contrattuale con la quale si procede all’assunzione incide sulla durata dello sgravio contributivo:

  • Se il contratto è a tempo indeterminato lo sgravio dura 24 mesi dalla data di assunzione;
  • Se è a tempo determinato lo sgravio dura 12 mesi in alternativa ad una durata pari a quella del rapporto  nel limite massimo di 12 mesi comprensivo di proroghe ;
  • Se trattasi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia agevolato che non agevolato, l’incentivo spetta per la durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato.

L’ agevolazione spetta anche in caso di part-time , per i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro in somministrazione.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale, l’Inps ha specificato che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà, invece, onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Come presentare la richiesta ? - La fruizione dell’ incentivo  è subordinata all’invio del modulo d’istanza “ERLI” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) sul sito istituzionale.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie; calcola successivamente l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto. In caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, una volta ricevuta l’autorizzazione dell’Inps il datore di lavoro potrà conguagliare l’importo nelle denunce contributive a decorrere dal mese di competenza «giugno 2024». Gli arretrati relativi alle mensilità da gennaio a maggio 2024 andranno recuperate nei flussi di competenza giugno, luglio ed agosto 2024.

L’ incentivo verrà riconosciuto ai datori di lavoro nei limiti dei 12,5 milioni di euro stanziati per la misura dalla Legge di bilancio 2024 per gli anni 2024 - 2028.

Fonte: INPS