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INL – Circ. n. 7 del 29.03.2018: distacco e codatorialità nel contratto di rete.


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Con la circ. n. 7 del 29.03.2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce indicazioni operative al proprio personale sull’utilizzo fraudolento del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete ( art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 ).

Il ricorso a questi istituti spesso sottintende meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso una evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori. Al fine di contrastare tali fenomeni, l’INL ha ritenuto opportuno riepilogare le disposizioni vigenti in materia, chiarendo fin da subito che è inammissibile un pregiudizio nel trattamento economico e normativo del personale distaccato o in regime di codatorialità in una rete di imprese.

In particolare l’Ispettorato ricorda che:

1)Sotto il profilo soggettivo il contratto di rete può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 (ad esempio: professionisti e associazioni).

2)Affinché il contratto di rete produca effetti nei confronti di terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla sua iscrizione nel registro delle imprese. Fatto ciò, il contratto consentirà in primo luogo un utilizzo più flessibile del distacco (l’interesse del distaccante si considera conseguenza diretta e automatica della costituzione della rete).

3)Gli aspetti più delicati trattati dalla circolare riguardano la codatorialità. Essa deve risultare sempre dal contratto di rete opportunatamente registrato, così come deve risultare dal contratto la platea di lavoratori che vengono messi a “fattor comune”. Nell’ambito di un contratto di rete, sia nell’ipotesi di distacco sia nell’ipotesi di codatorialità, il lavoratore ha il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. In più, in caso di omissioni retributive o contributive da parte dei co-datori, trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; principio per altro recentemente esteso dalla Corte Costituzionale anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto (sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 e circolare INL n. 6 del 29.03.2018). A tal fine l’Ispettorato ha ritenuto opportuno sottolineare che assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri di maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 ( si veda a riguardo le indicazioni dell’Ispettorato fornite con la circ. n. 3 del 25.01.2018 ).

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro