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INL – Circ. n. 3 del 25.01.2018: Vigilanza sull’applicazione dei CCNL sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative.


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Con la circolare INL n. 3/2018, vengono fornite istruzioni riguardo gli accertamenti sull’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, a cui viene riservato in via esclusiva la possibilità di derogare e di integrare la disciplina normativa.  

Laddove il datore di lavoro abbia applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo non stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori ed integrativi non possono trovare applicazione e ciò può comportare, a secondo dei casi, anche la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso l’Ispettorato precisa che:

1.   Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia di contratti di prossimità; eventuali contratti sottoscritti da soggetti non abilitati non possono produrre effetti derogatori.

2.      L’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento dei benefici normativi e contributivi così come stabilito dall’art.1, comma 1175, L. n. 296/2006.

3.   Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato a fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all’art.2, comma 25, della L. n. 549/1995.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro