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Cassazione: l’art. 2112 c.c. si applica anche in ipotesi di retrocessione del ramo d’azienda


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Con la sentenza n. 12274 del 09.05.2025, la Cassazione afferma che l’art. 2112 c.c. – finalizzato alla tutela dei lavoratori in ogni ipotesi in cui si verifichi un fenomeno traslativo dell'azienda- si applica anche al caso di retrocessione del ramo al termine del relativo contratto di affitto.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti della originaria datrice, posto che la stessa aveva omesso di riprenderla in servizio a seguito della retrocessione del ramo d’azienda cui era adibita al termine del relativo contratto d’affitto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la società convenuta era nel frattempo fallita e che l’art. 2112 c.c. non era applicabile difettando il requisito della continuità aziendale.

La sentenza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell'azienda.

Secondo la sentenza, ne consegue che l’art. 2112 c.c. si applica non solo in caso di retrocessione al termine del contratto di affitto d’azienda, ma anche nell'ipotesi di c.d. "doppia retrocessione" e, cioè, quando, in esito alla prima retrocessione, sia subentrato un nuovo affittuario.

Addirittura, per i Giudici di legittimità, l’art. 2112 c.c., in conformità con la giurisprudenza comunitaria, è applicabile anche qualora vi sia un periodo di sospensione dell'attività, potendo il fenomeno traslativo realizzarsi in più fasi connesse tra loro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di WST