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Cassazione: il cessionario non è responsabile per i crediti dei lavoratori con rapporto cessato prima del trasferimento


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Con l’ordinanza n. 21961 del 21.07.2023, la Cassazione afferma che il regime di solidarietà previsto dall’art. 2112 c.c. presuppone la vigenza del rapporto di lavoro all'epoca del trasferimento d'azienda.

Il fatto affrontato

I dipendenti ricorrono giudizialmente nei confronti della società subentrata alla loro originaria datrice di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il rapporto di lavoro dei ricorrenti era cessato prima del subentro della convenuta e che, quindi, non poteva operare il vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la disciplina posta dal comma 2 dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal dipendente al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la solidarietà non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento.

Per la sentenza deve essere fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai lavoratori.

A cura di Fieldfisher