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INPS – Circ. n. 45 del 19.03.2021 : Ri-proporzionamento Permessi L. 104/1992 – Adeguamento ai mutati indirizzi giurisprudenziali


lavoratore disabile
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Con la circ. n. 45 del 19.03.2021 l’ INPS, fornisce indicazioni in merito alle modalità di fruizione dei permessi ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel particolare caso in cui occorra un ri-proporzionamento o frazionamento orario dei permessi per rapporto di lavoro a tempo parziale. 

NUOVO ORIENTAMENTE GIURISPRUDENZIALE : 

La Corte di Cassazione con due decisioni ( sentenza n. 22925 del 29.09.2017 e sentenza n. 4069 del 20.02.2018 ) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.  

La Suprema Corte ha fondato le sue conclusioni sull’analisi dell’articolo 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante “ Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’ UNICE, dal CEEP e dalla CES”. 

La norma opera una differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa – per le quali è ammesso il ri-proporzionamento del trattamento – e gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa. Tra quest’ ultimi, sottolinea la Suprema Corte, vi sono i permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, i quali, costituiscono oltretutto una misura tutelante la salute psico-fisica della persona disabile e un diritto costituzionalmente tutelato dall’art. 32. 

Ad ogni modo la Suprema Corte ha comunque sottolineato la necessità di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale. 

In coerenza con tale principio è apparso ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione lavorativa part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo casi, stante gli interessi coinvolti, occorre riconoscere il diritto all’integrale fruizione dei permessi. 

A fronte del nuovo orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia, il Ministero del Lavoro ha sollecitato l’ INPS ad aggiornare le istruzioni del mess. n. 3114 del 07.08.2018 .  

Sull'argomento è possibile consultare l'approfondimento : Riproporzionamento dei permessi ex L. 104/1992 nel part-time verticale: interpretazione di legittimità e indicazioni INPS.

LE ISTRUZIONI INPS : 

I lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale e misto con riduzione oraria superiore al 50%, avranno riconosciuti i tre giorni di permesso per intero senza che sia necessario il ri-proporzionamento. 

In caso di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con una riduzione oraria fino al 50% il ri-proporzionamento avviene applicando la formula indicata dall’ INPS ossia : orario medio settimanale teoricamente eseguibile X 3 giorni /orario medio settimanale a tempo pieno. 

Per quanto concerne la frazionabilità oraria dei permessi, il ri-proporzionamento andrà effettuato : 

  • In caso di rapporto di lavoro svolto part-time (orizzontale, verticale o misto) con riduzione superiore al 50% , con l'applicazione della seguente formula: orario normale di lavoro medio settimanale x 3 ore mensili fruibili /numero medio dei giorni lavorativi settimanali.
  • Nella differente ipotesi di rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto con riduzione oraria fino al 50%, andrà applicata la seguente formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile x 3 (giorni di permesso teorici) / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno. 

Fonte: INPS - Circ. n. 45 del 19.03.2021