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Corte d’Appello di Catanzaro: il dipendente non è tenuto a informare il datore di attività extralavorative estranee rispetto alla mansione ricoperta


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Con la sentenza del 17.10.2024, la Corte d’Appello di Catanzaro afferma che è nulla la disposizione che impone al dipendente di informare il datore circa attività extralavorative del tutto estranee ed inconferenti rispetto alle mansioni ricoperte.

Il fatto affrontato

Il pubblico dipendente impugna giudizialmente la sanzione della sospensione dal servizio per 30 giorni irrogatagli per non aver comunicato all’Ente datore di aver assunto la carica di rappresentante legale di due associazioni.
Il Tribunale accoglie solo parzialmente detta domanda, ritenendo corretta l’irrogazione della sanzione per la contrarietà della condotta rispetto ad una vigente disposizione datoriale, ma sproporzionata l’entità della stessa.

La sentenza

La Corte d’Appello rileva, preliminarmente, che deve ritenersi nulla la disposizione che obbliga il dipendente a comunicare alla parte datoriale anche le attività che non interferiscono con le proprie mansioni o con le funzioni dell’ufficio di appartenenza.

Secondo i Giudici, infatti, una tale disposizione è irrimediabilmente generica, in quanto non delinea i confini di un’indeterminata obbligazione di comunicazione che finisce per coinvolgere ogni ambito di interesse, di impegno e di partecipazione del lavoratore, indipendentemente dalla tipologia di attività e dall’ambito in cui essa si esplica.

Per la sentenza, inoltre, una disposizione del genere è in contrasto con l’art. 8 della L. 300/1970 che legittima l’acquisizione, da parte del datore, di informazioni che attengono alla vita privata del dipendente solo se siano strettamente legate alle specifiche mansioni dedotte in contratto.

Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Catanzaro accoglie il ricorso del dipendente e dichiara la nullità della sanzione allo stesso irrogata.

A cura di WST