Con la sentenza del 11.11.2022, il Tribunale di Milano afferma che la rinuncia del lavoratore ad eventuali emolumenti arretrati può avere valore solo se sottoscritta nella piena consapevolezza del dipendente di abdicare ad un proprio diritto.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir condannare la società datrice al pagamento della somma di € 48.253,79 a titolo di differenze retributive dovute in conseguenza del lavoro straordinario svolto e dell'inquadramento superiore spettante.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo – tra le altre cose – deduce di essere stato costretto a firmare, nell'aprile 2017, un foglio per farsi corrispondere degli "arretrati" pari ad € 250,00 e di avere scoperto solo nell'aprile 2020 di aver, invece, sottoscritto una transazione con cui rinunciava ad ogni pretesa di eventuali differenze retributive non corrisposte.
La sentenza
Il Tribunale di Milano rileva preliminarmente che la dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto quanto a lui spettante a titolo di retribuzioni ed emolumenti vari può assumere il valore di rinuncia e transazione solo se risulta accertato che il dipendente la ha sottoscritta con la consapevolezza dei diritti rinunciati e con il cosciente intento di abdicarvi.
Per il Giudice, detta circostanza non è rinvenibile nel caso di specie, ove gli accordi conciliativi sono stati fatti sottoscrivere ai lavoratori in un tempo ridottissimo pari a cinque minuti, senza possibilità alcuna di leggerne e comprenderne il contenuto.
Ciò premesso, il Tribunale di Milano – ritenendo provata anche l’esecuzione della prestazione per un orario superiore a quello contrattualmente previsto – accoglie il ricorso del lavoratore riconoscendo il diritto del medesimo alle richieste differenze retributive.
A cura di Fieldfisher