Con l’ordinanza n. 1975 del 18.01.2024, la Cassazione afferma che deve ritenersi pienamente legittima la conciliazione sottoscritta al di fuori della sede protetta se, grazie all’assistenza del rappresentante sindacale, il lavoratore abbia firmato volontariamente e non in maniera coartata.
Il fatto affrontato
La lavoratrice ricorre giudizialmente per richiedere, previa declaratoria di nullità della conciliazione precedentemente sottoscritta, l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e la conseguente condanna della società ex datrice al pagamento delle relative differenze retributive.
A fondamento della domanda, la medesima deduce, tra le altre cose, che la conciliazione, di cui non le era stata neanche data lettura, era stata sottoscritta al di fuori di una sede sindacale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la conciliazione intervenuta priva di qualunque vizio in grado di inficiarne la correttezza e la validità.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la necessità che la conciliazione sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere.
Secondo i Giudici di legittimità, se tale consapevolezza risulti comunque acquisita, attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato anche dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore e dalle parti collettive deve dirsi raggiunto e la stipula del verbale di conciliazione, seppur avvenuta in sede diversa da quella sindacale, non produce alcun effetto invalidante sulla transazione.
Per la sentenza, in dette circostanze spetta al datore dimostrare che, nonostante la sede non protetta, il lavoratore, grazie all’effettiva assistenza sindacale, ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.
Ritenendo assolto detto onere nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la piena validità della transazione sottoscritta.
A cura di Fieldfisher