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Cassazione: è valida la conciliazione siglata in prefettura?


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Con l’ordinanza n. 25796 del 05.09.2023, la Cassazione afferma che le conciliazioni possono essere sottoscritte in sedi diverse da quelle dell’art. 2113 c.c. solo a patto che l’assistenza sindacale fornita al lavoratore sia concreta ed effettiva.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale al decreto ingiuntivo notificato dall’ex dipendente per chiedere il pagamento di retribuzioni non corrisposte.
A fondamento della predetta domanda, l’azienda deduce che la somma richiesta non era stata corrisposta in virtù di una rinuncia espressa dal lavoratore in un accordo conciliativo, siglato nella sede della prefettura alla presenza di un rappresentante sindacale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo impugnabile la conciliazione, perché sprovvista dei requisiti di cui all’art. 2113 c.c.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che possono rientrare nel novero delle conciliazioni inoppugnabili, ai sensi dell’art. 2113 c.c., solo quelle sottoscritte in sede arbitrale ovvero presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Secondo i Giudici di legittimità, le conciliazioni stipulate in sedi diverse da quelle sopra richiamate non sono prive di valenza, a condizione – però – che il lavoratore abbia beneficiato dell’effettiva assistenza di un rappresentante sindacale.

Tuttavia, per la sentenza, queste ultime conciliazioni non sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 2113 c.c. e non sono seguono, quindi, le regole dettate dalla norma civilistica.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza della somma ingiunta.

A cura di Fieldfisher