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Cassazione: valida la transazione avente ad oggetto il posto di lavoro


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Con l’ordinanza n. 1887 del 21.01.2022, la Cassazione afferma che l'ordinamento riconosce al dipendente il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro, con la conseguenza che gli atti abdicativi aventi ad oggetto tale diritto devono ritenersi perfettamente validi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a fronte della nullità dei termini apposti ai contratti stipulati con la società.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda dichiarandola inammissibile, sul presupposto che tra le parti era intervenuta una transazione inerente ai dedotti rapporti di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite.

Per la sentenza, la transazione può avere ad oggetto anche il diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro, posto che detto diritto rientra nell’area della libera disponibilità.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che le transazioni intervenute su tale tema sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c., che considera invalidi e, perciò, impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta sul punto il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo valida – in base all’art. 2118 c.c. – la conciliazione intervenuta inter partes.

A cura di Fieldfisher