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Tribunale di Reggio Calabria: il rapporto tra ferie ed orario di lavoro, il caso dei dirigenti


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Con la sentenza del 02.11.2022, il Tribunale di Reggio Calabria afferma che l’assenza di un limite temporale nell’ambito della prestazione resa dal dirigente impedisce di subordinare il diritto del medesimo alla fruizione delle ferie alla sottoscrizione di un piano di recupero orario, mancando il presupposto essenziale di quest’ultimo, ovvero un termine di paragone orario che consenta di valutarne la differenza per eccesso o per difetto.

Il fatto affrontato

La dirigente ricorre d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., al fine di impugnare il provvedimento con cui parte datoriale le aveva negato la fruizione dei periodi di ferie richiesti in ragione di un presunto debito orario maturato tra la data di inizio del servizio e quella della richiesta.

La sentenza

Il Tribunale di Reggio Calabria rileva, preliminarmente, che l’art. 17, comma 5, D.Lgs. 66/2003, prevede, nei confronti dei dirigenti, una deroga rispetto al limite temporale della prestazione lavorativa settimanale.

Secondo il Giudice, ne consegue che i dirigenti non sono tenuti all'osservanza di un determinato orario di lavoro, a fronte della flessibilità richiesta dalle caratteristiche dell’incarico.

Non a caso – continua la sentenza – il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere nei confronti dei dirigenti solo qualora risulti superato l'orario normale di lavoro previsto dal contratto individuale o collettivo e la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti di ragionevolezza, in rapporto alla tutela costituzionalmente garantita del diritto alla salute.

Su tali presupposti, il Tribunale di Reggio Calabria afferma che la ricorrente non può aver maturato nessun debito orario e che, quindi, alla stessa – in accoglimento del ricorso – devono essere concesse le ferie richieste.

A cura di Fieldfisher