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INPS - circ. n. 109 del 27.12.2023 : Part time ciclico verticale - Istruzioni per l'ergoazione dell' indennità una tantum 2022 e 2023


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Con la circ. n. 109 del 27.12.2023 , l'INPS fornisce nuove istruzioni per l'erogazione dell' indennità una tantum in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico relativamente alle annualità 2022 e 2023 

La novità di maggior rilievo è quella che riguarda l'articolo 18, comma 1 del D.L n. 145/2023, con il quale è stata fornita l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Aiuti. 

La norma ha chiarito che la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1 del D.L. n. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per il 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. 

Pertanto la previsione di cui all’articolo 2-bis del Decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati dalle caratteristiche temporali sopra citate. 

L'attuazione della norma consente il riconoscimento dell' indennità una tantum ai lavoratori che siano stati titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti (non titolarità di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, né di un trattamento pensionistico diretto e non percezione della NASpI). 

La circolare fornisce chiarimenti in merito alla maturazione degli altri requisiti per il riconoscimento dell' indennità una tantum per i lavoratori in part time ciclico verticale.

FOnte: INPS