Con la sentenza n. 1999 del 17.01.2024, la Cassazione penale afferma che devono essere ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata i dipendenti che si scambiano i cartellini al fine di indicare orari di entrata e uscita dal servizio non corrispondenti alla realtà.
Il fatto affrontato
Due dipendenti comunali vengono ritenuti responsabili dei delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato perché, attraverso il reciproco scambio dei badge, avevano in diverse occasioni falsamente attestato la loro entrata e uscita dal servizio.
La sentenza
La Cassazione - nel disattendere la censura mossa alla pronuncia di merito dagli imputati - afferma, preliminarmente, che sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale, le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma 2, della L. 300/1970 (per mancanza dell'accordo con le organizzazioni sindacali).
Ciò premesso, per la sentenza, la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra sempre una condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, detta condotta integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza.
Su tali presupposti, rigetta il ricorso degli imputati e conferma la loro colpevolezza rispetto al reato ascrittogli.
A cura di Fieldfisher