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Cassazione: si può collocare il riposo compensativo nelle giornate di festività infrasettimanali?


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Con l’ordinanza n. 14904 del 28.05.2024, la Cassazione afferma che il datore non può unilateralmente collocare, nelle giornate di festività infrasettimanali, i giorni di riposo compensativo per il lavoro svolto la domenica.

Il fatto affrontato

Alcuni dipendenti, impiegati presso un punto vendita della società, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto ad un giorno di riposo compensativo in relazione al lavoro festivo prestato nella giornata della domenica.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittima la decisione aziendale di collocare il riposo compensativo in altre giornate festive infrasettimanali in cui il negozio era aperto.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto del dipendete di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo pieno con carattere generale.

Per la sentenza, ne consegue che il datore – in assenza di un accordo stipulato ad hoc con i propri dipendenti – non può unilateralmente imporre agli stessi la rinuncia a tale diritto.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, non è possibile neppure individuare le giornate di festività infrasettimanali come giorni di riposo compensativo per il lavoro domenicale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dai lavoratori, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di WST