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Cassazione: retribuito il tempo necessario per recarsi dall’azienda al luogo del primo intervento


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Con l’ordinanza n. 16674 del 17.06.2024, la Cassazione afferma che deve essere ricompreso all’interno dell’orario di lavoro il tempo che il dipendente impiega per recarsi, la mattina, dalla sede aziendale al luogo di svolgimento del primo intervento e, la sera, per rientrate in azienda al termine delle attività presso i clienti.

Il fatto affrontato

I lavoratori, manutentori addetti agli interventi presso i clienti, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere la retribuzione relativa al tempo di viaggio necessario per recarsi dalla sede aziendale al domicilio del primo cliente la mattina e per ritornare alla sede aziendale dopo l’ultimo intervento la sera.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo ai ricorrenti solo il diritto ad essere retribuiti per il lasso di tempo in questione, ma non anche le relative differenze retributive per non avere i dipendenti provato la durata effettiva degli spostamenti.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgono sotto la direzione e il controllo del datore.

Per la sentenza, ne consegue che, in ipotesi di personale addetto agli interventi presso i clienti, rientra nel concetto di orario tutto il lasso temporale compreso tra l’arrivo in azienda per prelevare le attrezzature necessarie e per ricevere le disposizioni datoriali ed il ritorno, al termine delle attività, presso la sede aziendale.

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, sono da considerare nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso.

A cura di WST