Con l’ordinanza n. 11333 del 29.04.2024, la Cassazione afferma che la mancata indicazione della collocazione dei turni all’interno del contratto di lavoro a tempo parziale è contraria alla ratio protettiva del part-time, che richiede una immediata indicazione dell'articolazione oraria dell'attività, al fine di consentire al dipendente una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero.
Il fatto affrontato
La dipendente, adibita al lavoro a turni con orario part-time verticale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno per la mancata indicazione, all’interno del suo contratto, della stabile collocazione della prestazione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo alla ricorrente, a titolo risarcitorio, una somma pari al 5% della retribuzione percepita nei periodi lavorati.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part-time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) non comporta la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro.
Diversamente ragionando, per la sentenza, si finirebbe con l’avallare l’assunto per cui sarebbe sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l'esigenza di indicazione puntuale dell'orario di lavoro nel contratto part-time.
Secondo i Giudici di legittimità, ciò andrebbe in aperto contrasto con la normativa sul lavoro a tempo parziale che si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue ulteriori (eventuali) attività di lavoro e la sua vita privata.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza del risarcimento richiesto dalla dipendente.
A cura di WST