Con l’ordinanza n. 3609 del 12.02.2025, la Cassazione afferma che, in presenza di un pericolo per la salute e la sicurezza, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere una particolare attività, anche se la stessa è stata prevista da un accordo sindacale.
Il fatto affrontato
I lavoratori impugnano giudizialmente le sanzioni loro irrogate per essersi rifiutati di svolgere la prestazione secondo modalità previste da un accordo aziendale non firmato dall’organizzazione sindacale cui erano iscritti o simpatizzanti.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, annullando le impugnate sanzioni.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la disciplina sopravvenuta introdotta con un accordo aziendale non può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori aderenti a organizzazioni sindacali che abbiano espresso il loro dissenso rispetto all’accordo stesso.
Secondo i Giudici di legittimità, un discorso diverso va fatto per i dipendenti che non appartengono ad alcuna organizzazione sindacale.
In questa ipotesi, continua la sentenza, il rifiuto alla prestazione prevista dall’accordo aziendale può essere legittimato in presenza di una violazione da parte del datore dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.
Rinvenendo quest’ultima condizione nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità delle impugnate sanzioni disciplinari.
A cura di WST