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Cassazione: la falsa attestazione in servizio integra anche il reato di truffa


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Con la sentenza n. 40461 del 07.09.2023, la Cassazione penale afferma che il pubblico dipendente che attesti falsamente la propria presenza in servizio deve essere dichiarato colpevole del reato di truffa anche in assenza di un danno economico per il datore.

Il fatto affrontato

Il pubblico dipendente viene imputato per i reati di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni indirizzate all'autorità giudiziaria circa le condizioni di adempimento della obbligazione di lavoro svolta in determinati orari.
In particolare, al medesimo viene contestato di aver fatto rilevare elettronicamente orari di entrata e di uscita dal luogo di lavoro differenti da quelli registrati dagli apparecchi di video sorveglianza installati dalla polizia giudiziaria.
La Corte d’Appello dichiara colpevole il lavoratore, non ritenendo accoglibile la sua tesi difensiva circa l’assenza di danno economico in capo alla PA datrice a fronte della possibilità di compensare la maggiore retribuzione dallo stesso percepita con il credito orario vantato verso l’ente per straordinari non pagati.

La sentenza

La Cassazione, confermando la colpevolezza dell’imputato affermata nel giudizio di merito, rileva che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, integra il reato di truffa aggravata.

Secondo i Giudici, il danno arrecato dal lavoratore con detta condotta prescinde dall’aspetto meramente economico - corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta - e va ad incidere sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio.

Per la sentenza, una condotta del genere - che inibisce ogni forma di controllo, programmazione ed organizzazione interna del lavoro della P.A. - non può che compromettere gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore e conferma la colpevolezza del medesimo in ordine ai reati ascrittigli.

A cura di Fieldfisher