Con la sentenza n. 564 del 03.06.2025, il Tribunale di Potenza afferma che la circostanza che la società, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione, abbia collocato in cassa integrazione un elevatissimo numero di dipendenti, dimostra la sussistenza della crisi aziendale posta a fondamento del recesso per g.m.o.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli a fronte della soppressione del posto di lavoro cui era adibito a causa di una crisi economica dell’azienda datrice.
La sentenza
Il Tribunale rileva preliminarmente che, in caso di licenziamento per g.m.o., il datore deve dimostrare:
- l’effettività delle ragioni organizzative sottese al licenziamento;
- il nesso di causalità tra gli elementi fattuali ed il recesso datoriale;
- il rispetto di ulteriori criteri, quali l’impossibilità di ricollocare il lavoratore e la scelta della posizione di lavoro da sopprimere, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Per la sentenza, nel caso di specie, i primi due requisiti risultano provati a fronte, da un lato, della produzione da parte dell’azienda di bilanci negativi e, dall’altro, della circostanza che la società aveva collocato circa 200 dipendenti in cassa integrazione guadagni.
Secondo il Giudice, poi, era ravvisabile anche il rispetto dell’obbligo di repêchage, non potendo il dipendente essere ricollocato in una diversa posizione compatibile con le sue capacità professionali.
Su tali presupposti, il Tribunale di Potenza rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.
A cura di WST