Con la sentenza del 29.05.2025, il Tribunale di Napoli afferma che l’allungamento del periodo di comporto rispetto alla previsione del CCNL rappresenta un ragionevole accomodamento posto in essere dal datore prima di procedere con l’irrogazione del recesso del lavoratore disabile.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo, assumendo di essere affetto da una invalidità all’85%, deduce il carattere discriminatorio del recesso per non avere la società datrice posto in essere gli accomodamenti necessari per evitare il provvedimento espulsivo.
La sentenza
Il Tribunale di Napoli afferma, preliminarmente, che il datore, prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha l’onere di acquisire informazioni circa l’eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità.
Per il Giudice, detto onere è finalizzato a valutare gli elementi utili al fine di individuare eventuali accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso dal rapporto di lavoro.
Per la sentenza, tra gli accorgimenti cui può far ricorso parte datoriale si può ipotizzare un allungamento del periodo di comporto ex art. 2110, comma 2, c.c. ovvero l'espunzione dal comporto di periodi di malattia connessi allo stato di disabilità.
Su tali presupposti, il Tribunale di Napoli conferma la legittimità del licenziamento irrogato dopo 364 giorni di assenza per malattia e, quindi, ben oltre il periodo massimo di conservazione del posto, pari a 180 giorni, previsto dal CCNL di riferimento.
A cura di WST