Con la sentenza n. 2385 del 05.06.2025, il Tribunale di Catania afferma che, in caso di licenziamento orale, grava sul dipendente l’onere di provare l'allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso dal rapporto.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice, deducendo che la sanzione espulsiva gli era stata comunicata oralmente.
La sentenza
Il Tribunale afferma che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti.
Secondo il Giudice, non è, invece, sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa, essendo questo un fatto di per sé neutro di significato polivalente che può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
Per la sentenza, quindi, il lavoratore ha un onere più difficile da assolvere, dovendo provare nello specifico la propria estromissione, ossia l'atto datoriale consapevolmente volto ad espellerlo dal circuito produttivo.
Su tali presupposti, il Tribunale di Catania rigetta il ricorso del lavoratore, non ritenendo assolto detto onere probatorio nel caso di specie.
A cura di WST