Con il decreto n. 9 del 28.05.2020, il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, afferma che deve essere commissariata la piattaforma digitale che, approfittando della situazione di bisogno dei riders, li sottopone a condizioni di sfruttamento e sudditanza, tanto da integrare il reato di caporalato di cui all’art. 603 bis c.p.
Il fatto affrontato
Nell'ambito di un’inchiesta, che ha portato anche ad una serie di perquisizioni, viene contestato ad una piattaforma digitale il reato previsto dall'art. 603 bis c.p., per la gestione di alcuni riders, formalmente dipendenti di altre due società di intermediazione del settore della logistica.
Il decreto
Il Tribunale di Milano afferma che, nel caso di specie, lo sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori – elemento necessario per l’integrazione del reato di caporalato – è ravvisabile, in primis, nella nazionalità degli stessi.
Trattasi, infatti, nella maggioranza dei casi, di soggetti richiedenti asilo, provenienti da Nigeria, Mali, Costa D’Avorio e Gambia, sistemati in centri di accoglienza, con permessi di soggiorno a tempo per motivi umanitari.
Per la sentenza, dette condizioni portavano i riders reclutati ad accettare condizioni di sfruttamento e discriminazione, pur di avere i soldi necessari per sopravvivere.
In particolare, i lavoratori:
• accettavano turni di 13 ore consecutive nel lasso temporale intercorrente tra le 11 e le 24;
• accettavano una paga pari a 3 euro all’ora;
• subivano decurtazioni dal compenso in caso di mancato raggiungimento di una percentuale di accettazione degli ordini superiore al 95%;
• rinunciavano alle mance che i clienti accreditavano direttamente sulla app, che venivano indebitamente trattenute dalla piattaforma digitale;
• erano costretti a restituire 80 euro in caso di rottura o perdita della borsa, all’interno della quale trasportavano i cibi;
• ricevevano, dai propri referenti, messaggi contenenti minacce, anche di tipo fisico, in caso di non osservanza delle direttive ricevute.
Su tali presupposti il Tribunale di Milano – a fronte della condizione di sfruttamento e sudditanza dei lavoratori – ritiene integrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex art. 603 bis c.p., e dispone l’amministrazione giudiziaria della piattaforma digitale.
A cura di Fieldfisher