Con circ. n. 18 del 23.11.2020 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in riferimento alla procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro prevista dall’art. 103, commi 2 e 16, del D.L. n.34/2020 ( cd. Decreto Rilancio, convertito in L. 77/2020 ).
La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul portale istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. All’istanza dovrà essere allegato:
• copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura recante le indicazioni di cui alla citata circolare MI n. 40467/2020; in alternativa, ove quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura EMERS.2020”;
• contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).
Ai fini del rilascio dell’attestazione, il controllo degli Ispettorati consisterà nella verifica, tramite accesso al Registro Imprese, della corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro, come risultante dalla documentazione prodotta, rispetto ai settori indicati nel citato articolo 4 del D.I. ed individuati nell’elenco allegato al medesimo D.I.
Fonte: Min. Lavoro - Circ. n. 18 del 23.11.2020