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Formazione sulla sicurezza del lavoro. Accordo Stato-Regioni, nuovi obblighi e adempimenti.


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Dopo quasi 3 anni di attesa, è stato sottoscritto  il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome l'accordo che stabilisce contenuti minimi e modalità di svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro aggiornati alle nuove disposizioni introdotte dal DL 21 ottobre 2021, n. 146 ( prime indicazioni sono state fornite dall’ Ispettorato con la circ. n. 1 del 16.02.2022 in attesa dell’adozione del nuovo accordo atteso dal 30 giugno 2022 )

L’accordo rappresenta un passo decisivo per la regolamentazione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed è volto a garantire uniformità e qualità nell'erogazione della formazione obbligatoria fermo restando la facoltà, per Regioni e Province autonome, di introdurre o mantenere disposizioni di maggior rigore tali da consentire un innalzamento degli standard formativi e livelli di tutela.

Per l’adeguamento alle nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio di 12 mesi decorrenti dalla data del 24 maggio 2025, data in cui l’accordo è stato pubblicato in Gazzetta. Tra le principali novità sono da segnalare :

Nuovi obblighi formativi per i datori di lavoro – L’accordo dà attuazione a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro, dirigenti e preposti a seguito delle novità introdotte dal DL 146/2025. La novità di maggiore impatto, resa operativa con l’adozione dell’accordo, riguarda l’introduzione di un obbligo formativo specifico in capo ai datori di lavoro. Quest’ultimi dovranno infatti frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della durata minima di 16 ore, per aumentare la consapevolezza delle responsabilità legate al ruolo ricoperto nella promozione di un’ efficace cultura della prevenzione. La formazione dovrà coprire diverse tematiche tra le quali l’organizzazione della prevenzione aziendale, la valutazione dei rischi, la gestione delle emergenze e ,soprattutto, la vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza.

In particolare, l’Accordo dispone che: «Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati. Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ...».  

L’approccio delineato rafforza, dunque, il ruolo del datore di lavoro quale garante di una formazione efficace e personalizzata, non solo formalmente eseguita e in linea con il contesto operativo e i rischi specifici a cui si espongono i lavoratori, ma anche in grado di incidere con effetti migliorativi sul funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione. L’ accordo valorizza ulteriormente il ruolo riconoscendo la possibilità al datore di lavoro di organizzare direttamente in prima persona corsi di formazione destinati ai lavoratori, ai preposti e dirigenti senza necessità di accreditamento come soggetto formatore. 

Preposto : Nuove responsabilità – Il D.Lgs. n. 146/2021 ha sensibilmente rafforzato il ruolo di questa figura nel sistema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’ art. 19, comma 1, lett. a) e f-bis) del D.lgs. n. 81/2008 attribuisce la prerogativa di interrompere l’attività lavorativa di fronte a comportamenti non conformi da parte dei lavoratori o in presenza di carenze significative nei mezzi e nelle attrezzature. Per rispondere a queste responsabilità, l’Accordo introduce un corso di formazione della durata minima di 12 ore, articolato in tre moduli subordinati alla frequenza dei corsi di formazione generale ( 4 ore ) e specifica ( dalle 4 alle 12 ore ) per la generalità dei lavoratori. La formazione aggiuntiva, aggiornata con corsi della durata minima di 6 ore e cadenza biennale, mira a garantire la presenza di figure  operative adeguatamente formate, capaci di vigilare e intervenire in tempo utile in caso di anomalie o situazioni di rischio. Quanto alle modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento, per questa figura l’accordo sottolinea che  ad essere consentite sono solo le  modalità in presenza e la video conferenza sincrona essendo esclusa la modalità e-learning.   

Tempistiche della formazione per neo assunti – Altra novità di rilievo è quella che riguarda le tempistiche  della formazione per i lavoratori neoassunti. Il precedente Accordo del 2011, ora abrogato, prevedeva la possibilità di completare il percorso formativo "entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione". Questa dicitura ha generato interpretazioni distorte che hanno portato a ritenere lecito impiegare lavoratori non formati nei primi giorni di attività nonostante  il disposto dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce  che la formazione debba essere effettuata prima dell'adibizione alla mansione. La nuova formulazione elimina ogni ambiguità stabilendo che la formazione deve essere completata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, non sono più ammessi termini differiti o soluzioni transitorie e, pertanto, nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza essere stato adeguatamente formato.

Modalità di erogazione della formazione -  Nelle premesse dei paragrafi dedicati alle modalità di erogazione della formazione e aggiornamento, l’ accordo sottolinea la centralità di una didattica basata su criteri di coerenza tra obiettivi, contenuti, metodi e strumenti di valutazione e  tecniche formative attive, finalizzate a favorire l’apprendimento esperienziale e il coinvolgimento diretto dei partecipanti. In tal senso, è valorizzata l’integrazione tra momenti teorici e applicazioni pratiche, l’uso di esercitazioni, simulazioni, lavori di gruppo per facilitare l’apprendimento che privilegiano la modalità in presenza con un numero massimo di 6 allievi per docente.

Per quanto concerne la formazione teorica, la videoconferenza sincrona è espressamente riconosciuta dall’Accordo, a condizione che sia rispettata l’interazione tra docenti e discenti. Tale modalità, pur rientrando nella formazione a distanza, si distingue dall’e-learning asincrono in quanto richiede la presenza simultanea dei partecipanti e del formatore, consentendo l’interattività, la tracciabilità delle presenze e il monitoraggio delle attività formative. Per essere valida, la formazione sincrona deve essere supportata da strumenti che garantiscano il controllo dell’effettiva partecipazione, l’identificazione dei partecipanti e la registrazione delle attività. Essa può essere utilizzata per la trattazione di contenuti teorici, ma non può sostituire le attività pratiche o esercitative, che restano obbligatoriamente da svolgere in presenza. 

Particolare attenzione è riservata alla coerenza tra metodologie e destinatari, prevedendo una personalizzazione dei percorsi in funzione del ruolo (lavoratore, preposto, dirigente, RSPP/ASPP, ecc.), del livello di rischio, del settore produttivo e dell’esperienza pregressa.

Così per la modalità e-learning, modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività tramite piattaforma informatica, l’accordo specifica quali moduli possono essere svolti avvalendosi di tale modalità, quali esclusivamente in presenza. Il nuovo accordo prevede anche la formazione in modalità mista ( presenza , videoconferenza sincrona  e-learning con precise regole di accreditamento e verifica.

Così, in estrema sintesi, per figure come i preposti, la formazione non può includere moduli in modalità e-learning, neanche solo per la parte di aggiornamento e limitatamente ai contenuti generali. L’e-learning è invece consentito senza limitazioni sia per la formazione base che per l’aggiornamento per datori di lavoro e dirigenti. È consentito anche per la formazione generale dei lavoratori e la formazione specifica, limitatamente ai settori a rischio basso. Per quanto riguarda i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), la formazione base può essere erogata interamente in modalità e-learning esclusivamente per il modulo A: per i moduli Be C essa deve necessariamente essere svolta in presenza, comprensive di esercitazioni pratiche e discussione di casi, mentre è ammessa una componente a distanza solo se svolta in modalità sincrona, interattiva e tracciabile. Anche per datori di lavoro RSPP non è consentita la formazione base in E-Learning. È invece consentito l’aggiornamento in e-learning, anche per Rspp e Aspp purché non corrispondano al datore di lavoro. 

Modulo specifico per i cantieri e spazi confinati  – Un ulteriore elemento di novità è l’introduzione di moduli formativi specifici per rispondere alla necessità di garantire l’adeguatezza della formazione, e la redazione di piani di sicurezza per la gestione di rischi in contesti ad alto indice di pericolosità, come spazi confinati o rischio inquinamento ( DPR 177/2011 ) e i cantieri temporanei e mobili. Nel primo caso sono previste 12 ore di formazione (4 ore di formazione giuridica-tecnica e 8 ore di pratica + aggiornamento quinquennale di durata minima 4 ore ), oltre a requisiti specifici  in capo ai docenti in possesso di comprovata esperienza nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento. Nel secondo caso è previsto un modulo formativo aggiuntivo della durata minima di 6 ore.

Verifica e effettività dell’apprendimento – Ulteriore elemento di novità è l’obbligo di verifica dell’ apprendimento finale,  non più limitato a specifici casi come per gli RSPP, ma generalizzato per tutte le tipologie di formazione previste. Tale obbligo va oltre la semplice verifica e certificazione delle competenze acquisite al termine dei corsi e si traduce in un obbligo implicito, a carico di datori di lavoro e preposti, di verificare costantemente l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, in relazione all’esercizio del proprio ruolo in azienda al funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione.  

Soggetti formatori - L’Accordo introduce criteri rigorosi per l’accreditamento e la verifica periodica della conformità dei soggetti formatori ai requisiti richiesti, affidando agli organi di vigilanza la possibilità di effettuare controlli e disporre provvedimenti in caso di inadempienze. I soggetti formatori devono disporre di personale docente qualificato, avere una comprovata esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro e garantire strumentazioni e ambienti adeguati allo svolgimento della formazione, soprattutto per le attività pratiche (per organizzare i corsi più complessi, come per gli RSPP, i soggetti formatori devono dimostrare almeno tre anni di esperienza ). E’ previsto inoltre l’ obbligo per i soggetti formatori di documentare le attività svolte con registri presenze , verbali , test di valutazione e attestati conformi ai modelli standard definiti aggiornati dall’accordo da conservare per almeno 10 anni.  

Controlli e vigilanza - Il nuovo Accordo interviene in modo strutturale sul rafforzamento delle attività di vigilanza, introducendo un modello di controllo multilivello che mira a garantire l’effettività e la coerenza dell’intero sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I controlli sono estesi non solo ad elementi formali attinenti all’ offerta formativa ( enti accreditati , modalità didattiche ) ma anche ai discenti ( con verifiche sull’effettiva frequenza , qualità dell’apprendimento e utilizzo pratico delle competenze acquisite ) e sul datore di lavoro, chiamato a documentare la corrispondenza tra rischi valutati nel DV e i contenuti della formazione. 

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