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Consiglio di Stato: il giudizio di equivalenza dei CCNL deve essere basato su elementi sostanziali


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Con la sentenza n. 9484 del 02.12.2025, il Consiglio di Stato afferma che il giudizio di equivalenza dei CCNL ha carattere sostanziale e deve essere fondato sulla coerenza complessiva delle tutele previste dalla contrattazione collettiva, avendo presente che non tutti gli scostamenti sono ugualmente rilevanti.

Il fatto affrontato

La società, partecipante al bando, impugna giudizialmente il provvedimento di aggiudicazione della gara da parte di una diversa concorrente che, applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, aveva redatto una dichiarazione di equivalenza del proprio contratto collettivo, pur a fronte di un numero di scostamenti maggiore rispetto a quelli consentiti dall’ANAC.

La sentenza

Il Consiglio di Stato rileva, preliminarmente, che la dichiarazione di equivalenza ha l’obiettivo, non di rinvenire singole anomalie, ma di accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia adeguata, attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.

Per la sentenza, dunque, il giudizio di equivalenza delle tutele non può limitarsi all’applicazione dei parametri indicati da ANAC nella relazione illustrativa al bando tipo, che si limita a considerare unicamente il numero degli scostamenti individuati senza alcuna valutazione del loro effettivo rilievo e, soprattutto, senza considerare l’esame complessivo delle tutele assicurate.

Secondo i Giudici, ne consegue che deve procedersi con una valutazione complessiva dei CCNL coinvolti, da un punto di vista giuridico ed economico, che tenga in considerazione il trattamento dei lavoratori impiegati nell’ambito di una corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Ispettorato, affermando la correttezza del provvedimento di disposizione dallo stesso adottato.

A cura di WST