Stampa

Cassazione: anche in caso di fallimento valgono le norme sui licenziamenti


icona

Con la sentenza n. 39699 del 13.12.2021, la Cassazione afferma che, in caso di fallimento della società, laddove il licenziamento sia stato intimato in difformità dal modello legale, la curatela è esposta alle conseguenze derivanti dall'illegittimo esercizio del potere di recesso unilaterale, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con lo stato di fatto in cui si trova l’azienda.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice, poi fallita, in quanto privo di alcuna giustificazione.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo al ricorrente un’indennità risarcitoria, ma non anche la reintegra.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il fallimento non può determinare, come diretta conseguenza, lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Per la sentenza, infatti, il rapporto rimane sospeso in attesa della dichiarazione del curatore, il quale può scegliere di proseguirlo, così esercitando una legittima facoltà di subentro, ovvero di sciogliersi da esso, nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi.
In quest’ultimo caso, il fallimento non è in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico, posto che la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l'obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, poi, in caso di fallimento dell’impresa datrice, sussiste sempre l'interesse del lavoratore licenziato alla reintegrazione, sia per le possibili utilità connesse al rapporto lavorativo - quali la ripresa del lavoro, in relazione all'eventualità di esercizio provvisorio, di cessione in blocco dell'azienda o di ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato - sia per l'ammissione a benefici previdenziali, quali l'indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità.

A cura di Fieldfisher