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INPS - Circ. n. 39 del 27.02.2024 : Quota 103 - Termini e decorrenza della pensione anticipata flessibile


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Con la circ. n. 39 del 27.02.2024 , l’ INPS ha fornito istruzioni per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata flessibile ( cd. Quota 103 ), estesa dalla Legge di bilancio  a tutti coloro che raggiungono un’età anagrafica di 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni nel corso del 2024.   

Calcolo contributivo - Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Finestre mobili - Un’ulteriore novità per il 2024 riguarda la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento ( cd. finestre mobili ). L’ INPS ricorda che per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, e per i lavoratori autonomi, il trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti, mentre nelle Pubbliche Amministrazioni, ( art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 ), la prima decorrenza utile è nove mesi dopo la data di maturazione dei requisiti stessi.

Posticipo del pensionamento - Il meccanismo delle cd. finestre mobili incide anche sulla decorrenza dell’ incentivo al posticipo del pensionamento prorogato dalla Legge di bilancio per tutto il 2024. I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, vedendo la quota versata nella propria busta paga. L’esonero contributivo sulla quota di contribuzione dovuta dal lavoratore non può avere decorrenza antecedente al :

 

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1 settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

L’ INPS precisa infine che, per quanto non diversamente previsto, restano valide le indicazioni diramate con la circ. n. 27 del 10.03.2023.

Fonte : INPS