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INPS - Circ. n. 3 del 15.01.2025 : Quadro riepilogativo delle novità in materia di ammortizzatori sociali


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L’INPS interviene nella complessa materia degli ammortizzatori sociali con la circ. n. 3 del 15.01.2025 riepilogativa delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito delle famiglie previste da tre recenti provvedimenti  contenute in tre recenti provvedimenti : Collegato Lavoro ; DL PNRR-quinquies e Legge di Bilancio 2025.   

Tra le principali novità spiccano le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) alla NASpI e al congedo parentale. P

Nuovo requisito contributivo NASpI -  In materia di sostegno alle persone in stato di disoccupazione, il comma 171 della Legge di bilancio 2025 interviene sulla disciplina della NASpI, introducendo un nuovo e più stringente requisito contributivo ai fini della fruizione dell' indennità di disoccupazione. 

Sino al 31 dicembre per richiedere l'indennità erano richiesti : 

  • Stato di disoccupazione involontaria - Perdita involontaria del lavoro per cause non imputabili al lavora ; 
  • Requisito contributivo - 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Sulla misura di sostegno al reddito delle persone in stato di disoccupazione interviene il comma 171 della Legge di bilancio 2025, introducendo una nuova e più stringente condizione legata alla maturazione del  requisito contributivo ( art. 3, c. 1, lett. c-bis del D.Lgs. n. 22/2015 ).

La stretta opera per quei lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti la cessazione per cui è richiesta l' indennità, abbiano rescisso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche presso altro datore di lavoro, per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale. Per questi lavoratori il requisito contributivo delle 13 settimane andrà verificato nel periodo intercorrente tra i due eventi e non più nei quattro anni antecedenti alla cessazione 

La disposizione in argomento fa salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1996, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione.

Per meglio comprendere la fattispecie in esame, la circolare propone a titolo esemplificativo il caso di  un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI. 

Questa nuova impostazione, introdotta per evitare abusi e  elusioni che negli anni ci sono stati al fine di evitare il pagamento del Ticket, determina una grossa penalizzazione per i lavoratori che si dimettono ed iniziano un nuovo rapporto di lavoro. L'inserimento in una nuova compagine aziendale porta con sè delle variabili considerevoli : nuovo ambiente di lavoro ; nuovi colleghi clienti e procedure con cui familiarizzare entro un lasso di tempo ragionevolmente corrispondente alla. Qualora ,infatti,  il periodo di prova risultasse di durata inferiore alle 13 settimane o , in alternativa, il datore di lavoro optasse per la cessazione del rapporto di lavoro prima del termine , il lavoratore non potrebbe beneficiare della NASPI.

Congedo parentale - ll legislatore è intervenuto anche sulla disciplina in materia di congedo parentale di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2021 per rafforzare le tutele in favore della genitorialità  

A seguito della novella, viene previsto che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:

- un mese con indennità maggiorata all’80% dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022);
- un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla Legge di bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla Legge di bilancio 2025;
- un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025 e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 218, le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Altre novità segnalate dalla circolare riguardano :

Collegato Lavoro - Le modifiche apportate alla disciplina che regola la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la specifica disposizione che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per l’assenza ingiustificata del lavoratore.

DL PNRR-quinquies – L’estensione dell’ambito di applicazione della misura di sostegno al reddito, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria.

Legge di bilancio 2025 – Proroghe e rifinanziamenti dei trattamenti di integrazione salariale :

  1. CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  2. CIGS per cessazione di attività;
  3. CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA;
  4. CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi aziende in crisi ;
  5. Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  6. CIGS imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale complessi ;
  7. indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo. 

Fonte: INPS