È stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge 11 marzo 2026, n. 34 sulle piccole e medie imprese. Il provvedimento, promosso dal MIMIT, è finalizzato al rafforzamento del ruolo delle PMI nel sistema economico nazionale attraverso misure volte a favorire l’aggregazione delle imprese minori, rafforzare e al contempo semplificare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantire il trasferimento generazionale delle competenze e riordinare discipline dei Confidi, dell’artigianato e delle start-up innovative. In vigore dal 7 aprile prossimo, la Legge stabilisce :
Agevolazioni fiscali per reti di imprese ( art. 1) – Per agevolare le imprese che intendono collaborare stabilmente per accrescere la propria competitività e capacità innovativa, la Legge 11 marzo 2026 n. 34 prevede un regime fiscale agevolato in favore delle imprese retiste, limitatamente alle quote degli utili dell’esercizio accantonate ad apposita riserva e destinati agli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L’agevolazione consiste in una sospensione d’imposta con riferimento alla quota degli utili dell’esercizio, purché accantonati ad apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L’agevolazione decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino al 31 dicembre 2028, a condizione che negli esercizi successivi la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio e non venga meno l’adesione al contratto. L’importo non concorrente alla formazione del reddito non può, in ogni caso, eccedere il limite di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa.
Fondo salvaguardia occupazione ( art. 2 ) – Il provvedimento ridefinisce le finalità del Fondo, istituito ai sensi dell’ art. 43 del DL 19 maggio 2020, n. 34, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’ attività d’impresa. Il Fondo si occupa del salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, anche mediante acquisizione.
Sostegno al settore della moda ( art. 3 ) – Al fine di sostenere il settore in un momento di transizione verso un’economia ecosostenibile, sono riservate somme fino a 100 milioni di euro per il finanziamento di “mini contratti di sviluppo” nel settore, con importi compresi tra 1 e 20 milioni di euro per ciascun progetto. Sarà compito del MIMIT definire condizioni e modalità di impiego delle risorse.
Centrali consortili e aggregazioni PMI ( art. 4 ) – La Legge annuale sulle PMI attribuisce la qualifica di enti mutualistici di sistema alle Centrali consortili che riuniscono, in forma di società per azioni, almeno cinque consorzi in tre regioni, ciascuno dei quali con almeno dieci consorziati e fondo patrimoniale mutualistico.
Staffetta generazionale con part time incentivato ( art. 6 ) – In via transitoria, per il biennio 2026 – 2027 e limitatamente a un numero complessivo di lavoratori pari a 1.000, la Legge 11 marzo 2026, n. 34 prevede la possibilità per i lavoratori di richiedere al proprio datore di lavoro la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell’orario compresa tra il 25 e il 50%, conseguibile anche tramite clausole elastiche o flessibili sull’arco della settimana o del mese.
Tale facoltà è riconosciuta ai dipendenti di aziende con organici fino a 50 unità, a tempo pieno e indeterminato, iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, con anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 e requisiti idonei a conseguire la pensione entro il 1° gennaio 2028 ( 67 anni di età con 20 anni di contributi nel 2026, un mese di età in più nel 2027 per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne con un mese nel 2027 per la pensione anticipata ordinaria ).
Per il periodo di lavoro a orario ridotto, il lavoratore è esentato dal versamento della quota di contributi a suo carico, relativamente alla retribuzione percepita, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, con accredito della contribuzione figurativa per le ore non lavorate.
Gli incentivi al part time vengono concessi a condizione che per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione oraria, il datore di lavoro assuma contestualmente a tempo pieno e indeterminato un under 34.
Le agevolazioni, gestite dall’ INPS, verranno riconosciute nel limite complessivo di 1.000 lavoratori nel biennio e dei limiti di spesa pari a 1 milione di euro per il 2026 e 1,4 milioni di euro per il 2027.
Modelli semplificati per la sicurezza sul lavoro ( art. 10, c. 1, lett. A) ) – In attuazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, la Legge annuale esorta l’ INAIL ad elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della salute e sicurezza su misura delle piccole e medie imprese.
Formazione durante la cassa integrazione ( art. 10, c. 1, lett. B), n.1 ) – Con le modifiche apportate all’ art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene estesa anche in presenza di sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro durante periodi di cassa integrazione. La Legge annuale riconosce così alla formazione preventiva un ruolo attivo non solo nelle fattispecie tipiche (assunzione, cambio mansione, introduzione di attrezzature o sostanze) ma anche nei periodi di inattività o riduzione produttiva, evitando di lasciare i lavoratori privi di aggiornamento per mesi.
Formazione tramite tecnologie virtuali ( art. 10, c.1, lett. B). n. 2 ) – Il comma 5 dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008 viene sostituito con un nuovo comma che prevede la possibilità di realizzare le prove pratiche, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature e macchinari tramite moderne tecnologie di simulazione, sia in ambienti reali sia virtuali, così da formare i lavoratori in modo immersivo, personalizzato e molto più vicino ai rischi reali.
Smart working e sicurezza sul lavoro ( art. 11 ) – La disposizione chiarisce che, nelle attività svolte in modalità agile, la consegna annuale dell’informativa assolve agli obblighi prevenzionistici compatibili con lo smart working, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali.
Attrezzature di lavoro ( art. 12 ) – La Legge interviene anche sull’allegato VII del Testo Unico, includendo tra le attrezzature soggette a verifica periodica le piattaforme di lavoro mobili elevabili e quelle fuoristrada usate nei frutteti. Per queste attrezzature, la verifica diventa obbligatoria ogni tre anni.
Settore HO.RE.CA ( art. 13 ) – Viene introdotta una definizione specifica degli operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore alberghi-ristoranti-catering, richiedendo che almeno il 70% dei ricavi derivi dalla distribuzione a imprese di questi settori.
TU sulle start-up ( art. 24 ) – Conferita al Governo la delega per il riordino della normativa sulle start-up innovative, sulle PMI innovative e sugli incubatori e acceleratori di impresa. La delega prevede la redazione di un testo unico, finalizzato a coordinare le disposizioni vigenti, semplificare gli adempimenti amministrativi e favorire la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese.
Riforma dell’artigianato ( art. 15 e 16 ) – La Legge 11 marzo 2026, n. 34 delega il Governo a riformare la disciplina dell’artigianato con l’obbiettivo di adeguarlo alle nuove esigenze del mercato, valorizzare la figura dell’imprenditore artigiano e favorire processi di aggregazioni tra imprese del medesimo settore. La legge introduce anche una norma che rafforza la tutela della denominazione “artigianato” nelle attività promozionali e pubblicitarie, con sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro, per le imprese che utilizzano impropriamente riferimenti all’ artigianato.
Lotta alle false recensioni ( art. da 18 a 23 ) – Viene introdotta una disciplina contro le recensioni illecite per ristorazione e turismo, stabilendo che siano lecite solo se rilasciate entro 30 giorni dall’utilizzo da chi ha effettivamente fruito del servizio e che perdano validità dopo due anni dalla pubblicazione. Viene inoltre vietato l’acquisto e la cessione di recensioni.
Riordino dei confidi ( art. 7 ) – Conferita al Governo la delega per il riordino della disciplina, con l’obiettivo di rafforzare il loro ruolo nel supporto finanziario alle PMI.
Valorizzazione dei beni di magazzino ( art. 8 ) – Per facilitare l’accesso al credito bancario, vengono introdotte modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti, al fine di consentire la valorizzazione finanziaria dello stock di magazzino.


