Gazzetta Ufficiale

Stampa

DL 2 febbraio 2024 n. 9 : Indotto grandi imprese , nuove tutele in favore dei lavoratori dipendenti


icona

 Nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio scorso è stato pubblicato il DL 2 febbraio 2024 n. 9 recante le "Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria".  

Il provvedimento, entrato in vigore il 3 febbraio,  introduce misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.  In particolare, per quel che riguarda gli interventi urgenti per fronteggiare eventuali crisi occupazionali dei lavoratori dipendenti dell'indotto delle imprese strategiche, prevede una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE : 

Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o  riducono  l'attività lavorativa  in  conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività  lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale viene riconosciuta, per il 2024 nel limite di spesa di 10 milioni di euro, un’ integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella  misura  pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane. 

Le integrazioni salariali previste dall’ articolo 4, c.5, del DL 2 febbraio 2024 n. 9, sono incompatibili con tutti gli altri  trattamenti di integrazione salariale previsti dal D. Lgs. 148/2015.

I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati non sono  conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del  D.Lgs. n. 148/20215. Per le stesse integrazioni salariali non è dovuto il contributo addizionale (comma 6). 

IMPRESE AMMESSE :

L’ accesso al nuovo ammortizzatore sociale ruota attorno al concetto di indotto delle imprese strategiche.

Il DL 2 febbraio 2024 n. 2 richiede il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente.

Secondo l’articolo 4, comma 2 si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi a oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati che costituiscono l'oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del decreto, il 70% del fatturato  complessivo dell'impresa destinataria delle commesse.

PROCEDURE :

E’ previsto innanzitutto un accordo quadro tra le associazioni  datoriali e  le associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale appartenenti ai settori interessati. L’accordo, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua le modalità di  sospensione  e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori , al fine di garantire la continuità aziendale e i più  elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I datori di  lavoro, previa  comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione  dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi  di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti.

Le integrazioni al reddito in argomento sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di ogni periodo di paga con successivo conguaglio nella denuncia contributiva mensile.  In alternativa,  i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito  sia  pagato  direttamente dall'INPS  ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

LE ALTRE TUTELE DEL DECRETO : 

Oltre alla tutela delle integrazioni al reddito per i dipendenti, il Decreto prevede altre misure di sostegno per le medesime aziende  fornitrici di beni e servizi a imprese di carattere strategico in amministrazione straordinaria. Si tratta in particolare di :

Fondo di Garanzia  legge  662/1996 ( art. 1)  - Per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito e   che abbiano prodotto  negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie, viene riconosciuta concessa la  possibilità di accedere al fondo di garanzia  nella misura : 

  • dell’80 per cento dell'importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; 
  • del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.

Il Fondo è istituito al fine di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Contributi a fondo perduto ( art. 2 ) finalizzati ad abbattere del 50%  il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell’aiuto, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.

Crediti in prededuzione ( art. 3 )  - Possibilità di prededuzione dei  crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ove riferiti a prestazioni di beni e servizi,  strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

Fonte : Gazzetta Ufficiale