INPS: Omissioni contributive, la pensione slitta solo se i contributi sono determinanti

Niente slittamento della pensione per il lavoratore autonomo se le omissioni contributive non sono determinanti per raggiungere il diritto alla pensione. Se, alla data di presentazione della domanda, l’assicurato ha già maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso alla prestazione, la successiva regolarizzazione farà solo aumentare la misura del trattamento con la decorrenza originaria. La precisazione è stata fornita dall’INPS con il messaggio n. 3113/2026.

I chiarimenti riguardano la decorrenza del trattamento pensionistico per gli autonomi iscritti alla gestione artigiani, commercianti e Separata.

Con la circolare n. 110/2022 l’Istituto aveva chiarito che, nei casi di pensione anticipata o di invalidità, se i contributi mancanti sono determinanti per raggiungere il diritto al trattamento e vengono versati dopo la presentazione della domanda, la decorrenza della pensione slitta al primo giorno del mese successivo a quello della regolarizzazione.

La regola dello slittamento si applica quando, al momento della domanda di pensione, il requisito contributivo minimo non risulta perfezionato a causa di omissioni pregresse.

Una volta effettuato il versamento dei contributi determinanti per la maturazione del diritto alla pensione, l’interessato può ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal mese successivo al pagamento.

L’INPS spiega che, avvenuto il saldo dei contributi determinanti, non occorre presentare una nuova domanda né promuovere un ricorso amministrativo. È sufficiente inoltrare un’istanza di riesame alla struttura territoriale competente, che liquiderà il trattamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento effettivo, a condizione che la regolarizzazione sia intervenuta non oltre i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

Nel messaggio viene indicata tutta una serie di casi specifici in cui la data di decorrenza della pensione resta quella originale, anche in presenza di regolarizzazioni successive:

  1. Contributi non determinanti: situazione che non pregiudica il pensionamento alla data di decorrenza prevista e comporta, dopo la successiva regolarizzazione, l’incremento della misura della pensione dalla decorrenza originaria;

  2. Contribuzione corrente: quando il versamento di contributi non è eseguibile perché il termine legale deve ancora scadere, come avviene per le scadenze trimestrali della gestione artigiani e commercianti saldate nei termini di legge;

  3. Contribuzione a saldo ancora da verificare: la perdita delle rate originarie di pensione non scatta nemmeno quando la contribuzione è ancora da verificare a saldo perché, in attesa dell’invio della dichiarazione reddituale, i redditi dell’anno non sono noti. In questo caso la pensione sarà liquidata in via provvisoria considerando il minimale comunque dovuto per artigiani e commercianti;

  4. Supplementi di pensione: in caso di omissioni contributive, il supplemento viene liquidato sulla base dei versamenti presenti. La domanda di supplemento non viene, quindi, respinta. Una volta sanato il debito, l’assicurato può chiedere la ricostituzione del supplemento con decorrenza originaria;

  5. Pensione di vecchiaia e pensione ai superstiti: per la pensione ai superstiti, se l’assicurato decede prima di aver sanato i contributi omessi determinanti per la pensione, i superstiti mantengono il diritto autonomo alla pensione indiretta versando la contribuzione non prescritta del de cuius;

  6. Regolarizzazione contributiva intervenuta ad azione giudiziaria decaduta: se la regolarizzazione interviene oltre i termini di decadenza, è necessario presentare una nuova domanda di pensione e la decorrenza del trattamento è ancorata alla nuova domanda, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.

Con le precisazioni fornite attraverso il messaggio n. 3113/2026, l’INPS consolida e chiarisce le procedure relative all’impatto delle omissioni contributive sull’erogazione delle pensioni per i lavoratori autonomi.

Lo snodo centrale della disciplina resta la distinzione tra contributi determinanti e non determinanti: solo quando il versamento mancante è strettamente necessario alla maturazione del diritto si verifica lo slittamento della decorrenza. Nelle altre casistiche analizzate dall’Istituto, il sistema garantisce il mantenimento della data originaria, limitandosi al successivo adeguamento dell’importo spettante in base ai nuovi versamenti.

Questa impostazione procedurale mira a semplificare l’iter amministrativo, offrendo maggiore certezza nella liquidazione dei trattamenti e riducendo per gli assicurati la necessità di presentare nuove istanze o ricorsi.

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