INPS: Lettere di compliance contributiva ISAC , le istruzioni per i datori di lavoro.

Dopo il decreto ministeriale 3 marzo 2026, n. 15, e la disciplina di dettaglio degli indici sintetici di affidabilità contributiva ( ISAC ), l’ INPS ha fornito le prime indicazioni ai datori di lavoro e alle proprie strutture territoriali per la gestione delle lettere di compliance sia in fase di invio che di ricezione.

Nella circolare n. 26/2026, l’Istituto illustra le modalità d’uso degli indicatori che troveranno applicazione ,  in una prima fase di avvio della sperimentazione,  esclusivamente a due comparti: il commercio all’ingrosso alimentare e le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere). Tuttavia, è già prevista una possibile estensione ad altri sei settori a partire dal 31 agosto 2026.

Promozione della compliance contributiva – In attuazione degli impegni previsti dal PNRR, ai sensi dell’art. 1, commi 5-10, del DL n. 160/2024 e del decreto attuativo n. 15/2026, l’INPS invierà oltre 12.000 comunicazioni di compliance entro il 31 marzo 2026. Tali notifiche derivano dall’analisi di complessive 33.732 posizioni contributive relative ai settori coinvolti nella fase di sperimentazione.

Attraverso l’analisi preventiva, le comunicazioni inviate segnaleranno eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori della cosiddetta “fascia di normalità”, così come definita dal modello ISAC.

Le comunicazioni saranno inviate progressivamente a tutti i datori di lavoro dei settori appartenenti ai settori inclusi nella sperimentazione, compresi coloro che non presentano alcuno scostamento. L’iniziativa mira a valorizzare la premialità dei soggetti virtuosi, fornendo al contempo criteri utili per l’orientamento e la programmazione dell’attività di vigilanza in materia contributiva.

L’attività di compliance punta, infatti, a offrire al datore di lavoro l’opportunità di effettuare una valutazione complessiva della propria posizione contributiva, avvalendosi dei dati trasmessi dall’Istituto anticipatamente rispetto a eventuali accertamenti.

Lettere di compliance : cosa deve fare il datore di lavoro ? – In merito al ruolo delle strutture territoriali, l’ INPS precisa che alle sedi non è richiesta alcune gestione delle attività almeno sino al termine della sperimentazione. L’intero processo sarà gestito centralmente tramite la Piattaforma SEND per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione.

Per i datori di lavoro, l’interazione con l’ Istituto avverrà tramite comunicazione bidirezionale all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, nella nuova sezione ISAC.

Accanto a ogni indicatore utilizzato per ciascun settore, i modelli di comunicazione inviati dall’ Istituto ( allegato 2 e allegato 3 ),  indicheranno in tre colonne distinte la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento; l’esito del controllo potrà essere “nella norma”, “scostamento lieve”, “scostamento significativo”, oppure “anomalo” se l’indicatore non prevede una graduazione.

A seguito della ricezione della lettera di compliance, i datori di lavoro, avvalendosi di appositi template ( allegato 6 e allegato 7 ), potranno, se ritengono opportuno, fornire riscontri all’ Istituto indicando le cause dello scostamento e le azioni correttive. Sarà possibile, inoltre, chiedere chiarimenti all’Istituto, in presenza di eventuali dubbi e/o incertezze rispetto agli scostamenti emersi.

La compilazione del template è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il datore di lavoro, o l’intermediario per suo conto, è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance. Parimenti, non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati.

Premialità – La circolare evidenzia inoltre che il sistema degli ISAC prevede anche un meccanismo di premialità  per i datori di lavoro che risultano pienamente conformi agli indicatori. Le imprese che rientrano nella cosiddetta “fascia di normalità”, senza scostamenti rilevanti, possono essere considerate soggetti a basso rischio e tali informazioni sono  utilizzate  per orientare le attività di vigilanza degli organi ispettivi verso situazioni con un tasso di rischio più elevato.

Azioni correttive – Qualora, a seguito della comunicazione ricevuta, il datore di lavoro rilevi la necessità di correggere la propria posizione contributiva, potrà procedere alla regolarizzazione attraverso la trasmissione di flussi UniEmens di rettifica, utilizzando una specifica modalità di regolarizzazione prevista per le situazioni emerse in sede di compliance.

In tali casi, i contributi eventualmente dovuti dovranno essere versati tramite modello F24 utilizzando le causali individuate dall’Istituto. L’utilizzo di tale tipo di regolarizzazione è essenziale ai fini della corretta applicazione delle sanzioni civili prevista all’ art. 30, comma 7, del DL n. 19/2024

Va ricordato che la comunicazione non costituisce atto di accertamento, ma rappresenta uno strumento volto a favorire la verifica spontanea della posizione contributiva attraverso un proficuo dialogo tra aziende e l’ente previdenziale.

L’obbiettivo è costruire un modello comune di compliance che favorisca, da un lato, l’emersione del lavoro irregolare e, dall’altro, la premialità per i datori di lavoro regolari, azzerando il rischio di generare possibili “falsi positivi” e contribuendo, in ultima analisi, anche a orientare l’attività ispettiva verso quelle situazioni caratterizzate da lavoro irregolare da contrastare e prevenire.

 

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