INPS: Aree di crisi industriale complessa, istruzioni per la proroga di CIGS e mobilità

Con il messaggio n. 1702/2026, l’INPS  ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla proroga, per l’anno 2026, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga destinati ai lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa. L’articolo 1, co. 165 della Legge n. 199/2025 ( cd. legge di bilancio 2026 ) ha stanziato 100 milioni di euro per il completamento dei piani di recupero occupazionale per i lavoratori appartenenti alle cd. aree di crisi complessa, di cui all’art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs.  n. 148/2015.

Tali somme per il 2026 sono destinate dal Ministero del Lavoro alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata ordinari, subordinati alla presentazione da parte dell’impresa di un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Da quest’anno la procedura di concessione del trattamento non vedrà l’emanazione di un decreto interministeriale per spartire i fondi tra le singole Regioni. Lo stanziamento da 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, verrà gestito a livello centrale dal Ministero del Lavoro. Le Regioni, quindi, manterranno il compito di individuare i beneficiari e gestire le politiche attive del lavoro, ma la sostenibilità finanziaria dei decreti di concessione verrà verificata a livello centrale.

Il trattamento di CIGS in deroga per le aree di crisi complessa si rivolge a quelle imprese che hanno già esaurito i limiti massimi ordinari di utilizzo degli ammortizzatori sociali (i canonici 24 o 30 mesi nel quinquennio mobile). La proroga può essere concessa per un massimo di 12 mesi, con esonero totale dal versamento del contributo addizionale.

In caso di pagamento diretto dell’INPS, i datori di lavoro devono inviare, a pena di decadenza, i flussi Uniemens entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o entro 60 giorni dall’autorizzazione. Superato questo termine, la prestazione diventa interamente a carico dell’azienda. Diversamente, in caso di anticipo in busta paga, il diritto al conguaglio scade dopo sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dal provvedimento di concessione.

Per la mobilità in deroga, l’erogazione è subordinata, oltre alla trasmissione del provvedimento concessorio da parte della Regione, alla presentazione da parte del lavoratore della domanda online e al rispetto della continuità temporale del trattamento: il lavoratore deve risultare già beneficiario di mobilità (ordinaria o in deroga) senza alcuna interruzione temporale rispetto al nuovo periodo concesso. La durata massima dell’intervento in questione è pari a 12 mesi per un importo medio di 1.638,63 euro mensili, cifra che include anche la copertura contributiva figurativa ( Min. Lavoro, circolare n. 8/2025)

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