Entrate: Taglio del cuneo fiscale, nuovi chiarimenti per indennità di disoccupazione e cassa integrazione

Con due risposte a domande frequenti pubblicate lo scorso 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni relative alle misure di riduzione del cuneo fiscale per i redditi di lavoro dipendenti e di quelli sostitutivi e assimilati. I primi chiarimenti in merito erano stati forniti con la circolare n. 4/2025, in questa occasione l’ Agenzia affronta il caso della possibile spettanza delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2025 per i titolari di redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente qualificati ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Tuir (si tratta, ad esempio, dei beneficiari delle indennità di disoccupazione, dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di maternità-malattia).

L’ articolo del TUIR stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

In forza di questa disposizione tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, eccetera), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.

La Faq richiama inoltre la circolare n. 3 del 9 gennaio 1998, che, con riferimento alla spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, precisa che “le detrazioni competono nell’anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all’indennità (ad esempio, per l’indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell’indennità) …”.

Pertanto, considerato che per la determinazione della somma e dell’ulteriore detrazione previste dalla legge di bilancio 2025 rilevano i giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir, l’ Agenzia precisa che tali benefici spettano laddove sui redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente sia riconosciuta la detrazione di cui al citato articolo 13, comma 1, del Tuir.

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