L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 177/2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale convenzionale dei redditi di pensione pubblica percepiti da soggetti residenti in Italia con doppia nazionalità.
La pronuncia riafferma con decisione la prevalenza del diritto convenzionale sulle norme interne, consentendo di superare l’apparente contrasto tra il principio generale del world-wide taxation previsto dal TUIR — che sottoporrebbe ad IRPEF tutti i redditi dei residenti — e le tutele specifiche stabilite dall’accordo bilaterale contro le doppie imposizioni.
Nel merito della vicenda, il contribuente — in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella svizzera e in procinto di trasferire la propria residenza in Italia — si è rivolto all’amministrazione finanziaria per chiarire la potestà impositiva applicabile alla propria pensione, richiamando le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la piena sussistenza dei tre requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Svizzera:
- Ente erogatore pubblico: La Cassa pensioni “PUBLICA” è riconosciuta come istituto di diritto pubblico della Confederazione Svizzera.
- Natura del servizio: Il trattamento deriva da un’attività lavorativa prestata a favore dell’amministrazione federale svizzera (DDPS).
- Requisito della nazionalità: Il contribuente possiede la cittadinanza dello Stato erogatore (Svizzera).
L’aspetto di maggior rilievo dell’interpello risiede tuttavia nell’analisi del requisito della nazionalità. L’amministrazione finanziaria ha chiarito che il testo convenzionale non prevede alcuna deroga o limitazione nell’ipotesi in cui il contribuente possieda anche la cittadinanza dello Stato di residenza. Pertanto, il possesso del passaporto italiano insieme a quello svizzero non fa venire meno la riserva di tassazione esclusiva a favore dello Stato erogatore.


