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Con la sentenza emessa, il 17.03.2026, nella causa C-258/24, la Corte di Giustizia UE afferma che, se all’interno di una organizzazione di tendenza l’attività può essere svolta anche da soggetti non appartenenti alla confessione religiosa, l’appartenenza stessa non può essere qualificata come requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il fatto affrontato
La dipendente di un’associazione cattolica tedesca impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver formalmente abbandonato la Chiesa cattolica.
La Corte federale del lavoro tedesca, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se tale recesso costituisca o meno una discriminazione ai sensi della Direttiva 2000/78, anche alla luce del fatto che la stessa associazione datrice impiega pure lavoratori non cattolici per svolgere le medesime mansioni della ricorrente.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che per ritenere essenziale il requisito religioso, ai fini dello svolgimento della prestazione alle dipendenze di una organizzazione di tendenza, non è sufficiente un generico richiamo all’etica dell’organizzazione.
Secondo i Giudici, occorre – piuttosto – dimostrare che il rispetto del requisito incide in modo diretto e determinante sulla capacità del lavoratore di svolgere le proprie mansioni.
Per la sentenza, dunque, in assenza di detto requisito, il licenziamento fondato esclusivamente sull’abbandono della religione integra una disparità di trattamento non giustificata.
Su tali presupposti, la CGUE dichiara che l’esaminata questione integri una discriminazione ai sensi della Direttiva 2000/78.

