Corte di Appello di Bologna: dimissioni di fatto, non applicabile il termine previsto dal CCNL per il licenziamento per assenza ingiustificata

Con la sentenza n. 508 del 19.08.2026, la Corte di Appello di Bologna afferma che, se il CCNL non disciplina espressamente l’istituto delle dimissioni di fatto, per procedere con la comunicazione all’Ispettorato è necessario attendere il termine di 15 giorni di assenza ingiustificata previsto dalla legge (sul medesimo tema si veda: Dimissioni per fatti concludenti. Incertezze superabili?).

Il fatto affrontato

Il datore di lavoro procede con la comunicazione all’Ispettorato, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle dimissioni di fatto, a fronte di quattro giorni di assenza ingiustificata del dipendente.

Avverso detta decisione propone ricorso giudiziale oil lavoratore.

Il Tribunale accoglie la predetta domanda, ritenendo non applicabile alle dimissioni di fatto il termine previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.

La sentenza

La Corte di Appello di Bologna afferma una breve assenza ingiustificata del lavoratore costituisce un comportamento ambiguo dal quale non può ricavarsi una presunzione assoluta circa la volontà del medesimo di dimettersi.

Secondo i Giudici, dunque, in mancanza di una clausola collettiva specificamente dedicata alle dimissioni di fatto, non è possibile applicare per analogia il termine previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare dovuto ad assenza ingiustificata.

Per la sentenza, infatti, soltanto una specifica disciplina collettiva, che stabilisca termini sufficientemente ampi, può derogare al termine di 15 giorni previsto dalla legge.

Su tali presupposti, la Corte di Appello di Bologna rigetta il ricorso della società e conferma l’illegittimità della comunicazione dalla stessa inviata all’Ispettorato.

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