Con l’ordinanza n. 24904 del 31.08.2026, la Cassazione afferma che, solo laddove il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato, la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato nel servizio appaltato.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, adibito all’esecuzione dell’appalto, ricorre giudizialmente al fine di veder riconosciuto il proprio diritto all’assunzione alle dipendenze del nuovo aggiudicatario.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo non operante la clausola sociale.
L’ordinanza
La Cassazione rileva preliminarmente che, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto.
Per la sentenza, invero, si tratta di una previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, tale principio non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatore uscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte – non rivedendo, nel caso di specie, detta continuità oggettiva – ritiene non operante la clausola sociale e rigetta il ricorso del lavoratore.

